Cassazione Civile, Ordinanza n. 23636/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittante)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società affittante per il pagamento di canoni, spese comuni relativi all'affitto di ramo d'azienda esercitato in un locale del centro commerciale e di una penale contrattuale. L'affittuaria proponeva opposizione al decreto, rigettata dal Tribunale; in appello la Corte territoriale riformava la decisione, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto e, riducendo la penale a equità, condannava comunque l'affittuaria al pagamento di una somma inferiore. In cassazione la società soccombente articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 1384 c.c. e vizio motivazionale per asserita errata valutazione dei presupposti della riduzione della penale, lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato durata limitata del rapporto, modesto residuo debitorio, pretesa esecuzione dell'obbligazione principale oltre il dovuto, prestazione di garanzie e difficoltà generate dalla formulazione del contratto; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1237 c.c., sostenendo che la stipula di una scrittura del 18.1.2013 e la restituzione delle cambiali avrebbero provato la natura transattiva dell'accordo risolutorio e la remissione del debito; (3) nullità della sentenza per omessa motivazione, assumendo che la Corte d'appello non avesse esplicitato la ratio decidendi. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e non indicava specificamente, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., i fatti e i documenti asseritamente trascurati; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché confuso nell'individuazione del fatto/documento, privo di specifica localizzazione nei gradi di merito e comunque diretto contro una motivazione che aveva esaminato la scrittura privata, oltre a non censurare un'ulteriore autonoma ratio decidendi secondo cui le cambiali erano state restituite solo dopo l'escussione del fideiussore bancario, così escludendo la remissione del debito; il terzo motivo è stato reputato manifestamente inammissibile perché la motivazione esisteva ed era comprensibile, mentre il ricorso si limitava a considerare solo una parte della stessa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società affittuaria. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità delle censure, la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo solo in parte e condannato la debitrice al pagamento della minor somma di euro 101.272,32, oltre alle spese di legittimità e all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha escluso che i motivi consentissero un riesame del fatto o rivelassero un vizio effettivo di motivazione, valorizzando inoltre l'esistenza di una ratio decidendi autonoma e non impugnata in punto di restituzione delle cambiali dopo l'escussione del fideiussore.
Norme richiamate
La doglianza sulla riduzione della penale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
La censura sulla remissione del debito è inammissibile quando è costruita solo come conseguenza dell'omesso esame del fatto dedotto e non supera l'accertamento di merito che escludeva una volontaria liberazione del debitore.
Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la sufficienza o la contraddittorietà della motivazione né di sollecitare una rivalutazione del merito.
Chi invoca documenti o fatti decisivi deve indicarli specificamente, precisando dove e quando siano stati introdotti e discussi nei gradi di merito.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia attribuito diverso peso alle prove o che la motivazione sia sintetica.
- Chi deduce l'omesso esame di un documento deve individuarlo con precisione e indicare in quale fase del giudizio di merito esso sia stato prodotto e discusso, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, tutte devono essere specificamente impugnate, altrimenti la ratio non censurata resta definitiva e rende inammissibili le restanti doglianze.
- La restituzione materiale di titoli di credito non implica di per sé remissione del debito, se dagli accertamenti di merito risulta che la restituzione è avvenuta per ragioni diverse, come l'avvenuto pagamento per effetto dell'escussione del garante.
- La motivazione è censurabile solo se manca realmente o è solo apparente; non basta selezionare singoli passaggi della sentenza ignorandone il complesso argomentativo.
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