Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23638/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Un mediatore immobiliare agiva in via monitoria/sommaria per ottenere il pagamento della provvigione asseritamente maturata per l'attività di intermediazione svolta nella vendita di un immobile. Sosteneva che vi fosse stata accettazione della proposta di acquisto e, in sostanza, un accordo idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione. Le controparti contestavano la debenza della provvigione, deducendo che non era stato concluso alcun contratto di vendita, neppure preliminare, e disconoscevano la documentazione prodotta; una di esse eccepiva anche il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria del bene. In primo grado la domanda principale era stata rigettata; in appello il mediatore lamentava, tra l'altro, la mancata ammissione/considerazione della produzione documentale necessaria alla verificazione delle sottoscrizioni e la mancata valorizzazione di documenti che, a suo dire, dimostravano l'accettazione della proposta e la conclusione di un "preliminare di preliminare". In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 702-bis, 702-quater e 216 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto decaduta la parte dalla produzione documentale necessaria alla verificazione; 2) violazione degli artt. 702-quater e 101 c.p.c. per non avere consentito il deposito dell'originale, precludendo l'istanza di verificazione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di norme sostanziali richiamando gli artt. 1326 e 1755 c.c., sostenendo che dagli atti risultasse l'accettazione della proposta e dunque il diritto alla provvigione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di appello avverso ordinanza ex art. 702-quater c.p.c., operano le regole dell'appello ordinario sulle produzioni documentali: i nuovi documenti devono essere specificamente indicati e prodotti nell'atto introduttivo, a pena di decadenza; non basta una generica richiesta di autorizzazione a produrli. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante lamentasse non un fatto storico omesso, ma il mancato accoglimento di un'istanza. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché la censura mirava a una diversa ricostruzione del fatto preclusa in presenza di "doppia conforme", sia perché la corte di merito aveva escluso in fatto la simmetria tra proposta e accettazione e, quindi, la conclusione del contratto idoneo a far nascere la provvigione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Introduce il procedimento sommario di cognizione; il caso riguarda una domanda proposta con tale rito.

  • art. 702-quater c.p.c.

    L'appello contro l'ordinanza sommaria segue regole analoghe all'appello ordinario, con limitata ammissibilità di nuove prove e nuovi documenti solo se indispensabili.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione della scrittura privata richiede l'attivazione del relativo procedimento, ma la parte deve essere tempestivamente posta in condizione di produrre il documento in originale e le scritture comparative.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello le nuove produzioni documentali sono soggette a preclusioni e devono essere specificamente indicate/prodotte, salvo eccezioni di indispensabilità o impossibilità non imputabile.

  • artt. 163 e 166 c.p.c.

    Le regole sulla formulazione dell'atto introduttivo e sulle difese si applicano, per richiamo, anche al secondo grado ai fini della tempestiva produzione dei documenti.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere le specifiche indicazioni necessarie anche per le produzioni documentali consentite.

  • art. 347 c.p.c.

    Nel giudizio di appello si applicano le regole del deposito e della costituzione, richiamate per la tempestiva produzione dei documenti.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato nel motivo, ma la Corte non ne accoglie la violazione perché la questione verteva sulle preclusioni processuali e non su un reale vulnus del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per censurare la violazione di norme processuali e sostanziali; la Corte esamina i motivi ma li respinge/inammissibilizza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato accoglimento di una domanda o di un'istanza.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è accolta perché mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non a denunciare un vero errore sulla disponibilità o non contestazione delle prove.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la conclusione del contratto, ma la Corte rileva che in fatto non vi era convergenza di volontà tra proposta e accettazione.

  • art. 1755 c.c.

    Il diritto alla provvigione del mediatore presuppone la conclusione dell'affare; nel caso è escluso perché non risultava concluso il preliminare o comunque un accordo vincolante tra le parti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se l'appello è stato deciso sulla medesima ratio del primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso l'ordinanza resa nel procedimento sommario di cognizione, la parte che intenda chiedere la verificazione di una scrittura disconosciuta deve rispettare le preclusioni sulle produzioni documentali: la richiesta generica di autorizzazione non sostituisce il deposito specifico dei documenti nell'atto introduttivo del gravame.
  • L'ammissibilità di nuovi documenti in appello è eccezionale e richiede che siano indicati e prodotti tempestivamente; la facoltà di produrli non elimina il regime di decadenza previsto dalle norme processuali.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per censurare il mancato accoglimento di un'istanza istruttoria o per sollecitare una diversa valutazione delle prove.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo nucleo fattuale e argomentativo, anche se il giudice di secondo grado aggiunge argomenti ulteriori.
  • Il diritto alla provvigione del mediatore sorge solo se l'affare è concluso in modo giuridicamente rilevante; non è sufficiente una mera trattativa o una proposta non seguita da una valida accettazione o da un accordo vincolante tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.