Cassazione Civile, Ordinanza n. 23632/2025 del 21/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento con contributo nella spesa, stipulato dal consorzio per la realizzazione di un progetto di ricerca e innovazione logistico-trasportistica. A seguito della rendicontazione finale, l'amministrazione finanziatrice ha ritenuto non ammissibili alcune spese perché pagate oltre il 31 dicembre 2001, data fissata dal contratto come termine per le spese effettivamente sostenute, e ha disposto il recupero delle somme erogate in eccedenza, sia per la quota ministeriale sia per quella comunitaria. Il consorzio ha impugnato gli atti amministrativi e, in appello, ha censurato l'uso della CTU sostenendo che talune fatture erano state emesse, pagate e rendicontate entro il termine utile, e che comunque esso aveva fatto legittimo affidamento sulla circolare ministeriale che, a suo dire, consentiva di considerare ammissibili costi sostenuti nel periodo intercorrente tra la chiusura dell'annualità e il termine di presentazione della certificazione di spesa. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica, per avere la Corte d'appello travisato le conclusioni del consulente tecnico e non avere riconosciuto una somma asseritamente spettante; 2) violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell'art. 97 Cost., per non avere la Corte riconosciuto l'illegittimità del recupero fondato su spese ritenute pagate tardivamente, ignorando il preteso affidamento ingenerato dalla circolare ministeriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa al vizio di motivazione, osservando che la sentenza d'appello esponeva in modo comprensibile la ragione decisiva: ai fini del finanziamento rilevavano i pagamenti effettuati dal consorzio quale contraente, non già le spese sostenute da soggetti consorziati verso terzi. Nella parte in cui il motivo denunciava un travisamento della CTU, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e non spiegava perché il consorzio avrebbe potuto far valere direttamente spese sostenute da imprese consorziate. È stato inoltre respinto il secondo motivo: la circolare ministeriale, priva di efficacia esterna, non poteva modificare il contenuto del contratto né fondare un affidamento tutelabile in contrasto con la clausola che imponeva il pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2001. La Corte ha quindi confermato il recupero delle somme disposto dall'amministrazione e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua invocazione è stata ritenuta non decisiva ai fini della censura, che in realtà atteneva a un asserito travisamento della prova.
La sua invocazione non ha consentito di superare il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per dedurre violazione di legge, ma la Corte ha ricondotto le doglianze alla diversa figura del travisamento o alla carenza di specificità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Rileva per la nullità della sentenza solo quando il vizio motivazionale si traduce in anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o irriducibile contraddittorietà.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova, se ne ricorrono i presupposti, il rimedio della revocazione per errore di fatto.
art. 111 Cost.
La motivazione meramente apparente o incomprensibile integra una violazione costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
La Corte richiama i canoni ermeneutici per interpretare la riforma del vizio motivazionale come riduzione al minimo costituzionale.
Le clausole di correttezza non possono prevalere sul chiaro contenuto del contratto di finanziamento.
L'obbligo di diligenza non fonda, nel caso concreto, un affidamento in contrasto con la disciplina pattizia.
La buona fede nell'esecuzione contrattuale non può essere invocata per derogare a una clausola contrattuale espressa.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a sovvertire la natura negoziale del rapporto di finanziamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante, cioè quando la motivazione manchi, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece consentita una rivalutazione del merito o della sufficienza dell'argomentazione.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non può essere surrettiziamente trasformato in una censura sulla motivazione o sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il motivo deve comunque colpire la reale ratio decidendi e, se si risolve in una svista percettiva su un fatto probatorio controverso, può essere inquadrato solo nei ristretti rimedi processuali ammessi.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una distinzione tra spese sostenute dal contraente finanziato e spese sostenute da soggetti terzi consorziati, il ricorrente deve spiegare perché, secondo il titolo contrattuale, quelle spese terze dovrebbero essergli direttamente imputabili o da lui invocabili; in difetto la censura è inammissibile per mancata specifica confutazione della ratio.
- In materia di finanziamenti pubblici o misti, una circolare amministrativa priva di efficacia esterna non può modificare le clausole del contratto né creare un affidamento tutelabile in contrasto con il testo negoziale; la buona fede non consente di pretendere un risultato contrario agli obblighi pattuiti.
- Se il contratto stabilisce che sono ammissibili solo le spese effettivamente sostenute e pagate entro una certa data, il pagamento successivo al termine pattizio rende la spesa non finanziabile anche se la fattura è stata emessa prima della scadenza e anche se l'amministrazione abbia emesso atti interni di indirizzo difformi.
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