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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23634/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un medico che si è specializzato con l'ordinamento anteriore al d.lgs. 251/1997, per non avere fruito della borsa di studio prevista dalla direttiva CEE. In primo grado era stata accolta l'eccezione di prescrizione, ma la Corte d'appello di Roma ha riformato la decisione ritenendo tardiva la costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la costituzione era avvenuta di sabato, mentre il termine a ritroso di 20 giorni per il deposito della comparsa di risposta, secondo la corte territoriale, doveva essere anticipato al venerdì precedente. Di conseguenza, la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione. La pubblica amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che anche per i termini computati a ritroso la scadenza cadente di sabato debba essere anticipata al giorno non festivo precedente. Il controricorrente ha resistito. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato l'orientamento per cui l'art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini a ritroso che scadano di sabato o in giorno festivo; nel caso concreto, la costituzione del sabato 23 dicembre 2017 andava quindi anticipata al venerdì 22 dicembre 2017. Il ricorso è stato rigettato, con regolazione delle spese non riportata nel frammento disponibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri non meritasse accoglimento. Ha osservato che la disciplina dell'art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini a ritroso e che la giurisprudenza richiamata, pur oggetto di critiche della ricorrente in relazione al processo telematico, resta corretta nel caso di specie. In particolare, la scadenza di sabato del termine per la costituzione della parte convenuta va anticipata al venerdì precedente; perciò la costituzione dell'Avvocatura dello Stato del sabato era tardiva e correttamente la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    Le proroghe al primo giorno non festivo si applicano anche ai termini computati a ritroso; se il termine scade di sabato, la scadenza va anticipata al venerdì precedente. La norma riguarda sia i termini in avanti sia quelli a ritroso, e la ragione della proroga tutela anche la controparte e la fruizione del termine processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge processuale nella regolazione del termine di costituzione.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Richiamato nella proposta del consigliere delegato per segnalare l'inammissibilità del motivo, poiché la questione era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma sul procedimento accelerato/definizione camerale richiamata sia nella proposta sia nella decisione finale.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato in motivazione come possibile rimedio gestionale delle situazioni in cui la conoscibilità dell'atto avvenga solo successivamente, nell'ambito del processo telematico.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato come esempio di termine a ritroso, relativo al deposito della comparsa di risposta.

  • art. 378 c.p.c.

    Citato tra gli esempi di termini a ritroso considerati dalla giurisprudenza precedente.

  • art. 16-bis, n. 7, D.L. n. 179/2012

    È richiamato per affermare che, sotto il vigore della disciplina del deposito telematico, il deposito si considera tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

  • art. 52 c.p.a.

    Citato nel confronto con il processo amministrativo, per evidenziare la diversa lettura data dal Consiglio di Stato alla parola "antecedente" nei termini a ritroso.

Massime di principio

  • Il meccanismo di proroga previsto dall'art. 155 c.p.c. opera anche per i termini processuali da computarsi a ritroso, non solo per quelli che decorrono in avanti, quando la scadenza cada in giorno festivo o di sabato.
  • Per i termini a ritroso che scadono di sabato, il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo immediatamente precedente, altrimenti si altererebbe la funzione della proroga e la disciplina del termine.
  • La giustificazione della proroga non risiede nella sola praticabilità materiale del deposito, ma nella struttura del termine processuale e nella tutela del tempo a disposizione delle parti per l'attività difensiva.
  • Nel processo telematico la mutata modalità di deposito non elimina, di per sé, l'applicabilità dell'art. 155 c.p.c. ai termini a ritroso, se la norma continua a riferirsi alla scadenza del termine e non contiene una distinzione espressa tra termini in avanti e a ritroso.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile o infondata quando pretende di sovvertire un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo, specie in presenza di una disciplina processuale già interpretata in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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