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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19332/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio di un architetto e docente alla Gestione separata INPS per gli anni 2005-2013, con richiesta di contribuzione e conseguente rimborso di quanto versato (Euro 60.061,24). In primo grado il professionista aveva ottenuto l’annullamento dell’iscrizione; la Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello dell’INPS, ritenendo che gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria ma non tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa professionale restino comunque obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, perché il solo contributo integrativo alla cassa ha funzione solidaristica e non sostituisce una posizione previdenziale. Il ricorrente ha proposto otto motivi: ha contestato l’interpretazione dell’art. 2, commi 25 e 26, l. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, d.l. 98/2011, sostenendo che l’iscrizione alla Gestione separata sia residuale e non operi per i professionisti iscritti ad albo che versino comunque alla propria cassa; ha lamentato omesso esame della sua iscrizione all’albo e del versamento del contributo integrativo; ha dedotto la violazione della disciplina sulle casse professionali e degli artt. 2222 e 2229 c.c.; ha sostenuto che il contributo integrativo basterebbe a escludere la Gestione separata; ha invocato il principio di unicità del regime previdenziale per la stessa attività; ha censurato la decisione sotto il profilo costituzionale; ha denunciato vizi motivazionali e di interpretazione della norma autentica; infine ha dedotto l’omessa pronuncia sulla prescrizione del credito per le annualità 2005 e 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi tranne l’ottavo. Ha confermato, in linea con un orientamento ormai consolidato e con richiami anche alla Corte costituzionale, che gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza ma esclusi dall’iscrizione alla cassa professionale per effetto del rapporto di lavoro subordinato sono comunque tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS, perché il solo contributo integrativo alla cassa non è un versamento idoneo a costituire una correlata posizione previdenziale. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare se il credito contributivo per le annualità contestate fosse prescritto; ha precisato che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, limitatamente alla verifica della prescrizione delle annualità dedotte.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 25, l. 335/1995

    La norma di delega non esclude la Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo, ma definisce il perimetro della tutela previdenziale anche per chi non può accedere a forme autonome di gestione; il sistema va letto in chiave complementare rispetto al comma 26.

  • art. 2, comma 26, l. 335/1995

    I soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata se non effettuano versamenti idonei a costituire una posizione previdenziale presso l’ente di categoria.

  • art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    È norma di interpretazione autentica e di chiusura del sistema; l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste anche per gli iscritti ad albi ed elenchi quando non effettuino versamenti contributivi suscettibili di dar luogo a una prestazione previdenziale.

  • art. 21 l. 6/1981

    Prevede l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa per gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 7, comma 5, Statuto Inarcassa

    Conferma l’esclusione dall’iscrizione alla cassa professionale per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria derivante da lavoro subordinato.

  • art. 10 l. 6/1981

    Il contributo integrativo è dovuto dagli iscritti all’albo, ma la Corte lo considera versamento a funzione solidaristica e non previdenziale.

  • art. 38 Cost.

    Non risulta violato dall’interpretazione che assicura la copertura previdenziale mediante l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; la norma interpretativa è letta come coerente con l’universalità delle tutele assicurative obbligatorie.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del pagamento dei contributi, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 3 l. 335/1995

    Richiamato per la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.

  • art. 17 l. 435/2001

    È richiamato come norma che fissa il termine di versamento al 16 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo proroghe.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 241/1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 14/6/2007

    Rileva come fonte che ha differito i termini di pagamento per i contributi relativi all’anno 2006, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza e rinvia alla motivazione dei precedenti conformi.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso vengono esaminati come censure di violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia; solo il motivo sulla prescrizione viene ritenuto fondato.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l’esclusione dall’iscrizione a una cassa di categoria non impedisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando non sia stato effettuato alcun versamento contributivo idoneo a generare una distinta posizione previdenziale.
  • Il contributo integrativo versato alla cassa professionale, se ha funzione meramente solidaristica, non equivale al contributo soggettivo e non esonera dall’iscrizione alla Gestione separata INPS.
  • Il sistema previdenziale categoriale e la Gestione separata vanno letti in termini di complementarità e non di alternatività: la disciplina di chiusura impone la copertura previdenziale anche ove il professionista non sia coperto dall’ente di categoria per il singolo reddito o per la concreta situazione soggettiva.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; eventuali proroghe normative del termine di versamento incidono anche sul dies a quo della prescrizione.
  • Una volta devoluta la questione della prescrizione, il giudice deve individuare d’ufficio il momento iniziale del termine, trattandosi di quaestio iuris, e non è vincolato dalle sole deduzioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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