Cassazione Penale, Sentenza n. 13634/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/06/2023 con cui il GIP ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi il 9 aprile 2015 e il 30 marzo 2016. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice si era limitato a rilevare la detenzione cautelare intervenuta fra i due episodi senza valutare adeguatamente gli indici sintomatici dell'identità del disegno criminoso; contestava inoltre che le differenze ritenute tra le condotte non fossero tali da escludere la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GIP, nel provvedimento reso in sede di rinvio, non abbia fondato la decisione unicamente sulla misura cautelare intercorsa, avendo esaminato gli elementi concreti: il significativo arco temporale (quasi un anno), le differenze nelle modalità (uno dei reati commesso in concorso, l'altro in forma individuale) e nella confezione della sostanza (panetti vs ovuli, pur con ammissione di presenza di ovuli nel primo episodio). La Corte ha confermato il principio secondo cui omogeneità delle violazioni e contiguità temporale non sono di per sé sufficienti a configurare la continuazione senza una valutazione concreta dell'identità del disegno criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; nella vicenda entrambi i reati erano contestati sulla base di questo articolo, ma la Corte ha valutato che la comune fattispecie non basta a determinare la continuazione senza ulteriori elementi di collegamento.
Norma sulla continuazione: la Corte interpreta che per riconoscere la continuazione sia necessaria l'identità del disegno criminoso emersa da una concreta valutazione delle modalità, della temporalità e degli altri indici; omogeneità e contiguità temporale non sono di per sé risolutive.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; nella decisione è stata esaminata la fondatezza dell'azione difensiva e la completezza della motivazione del GIP.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso dichiarato inammissibile; con essa la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione non basta la medesima fattispecie penale o la vicinanza temporale: è necessaria la prova di un'unità del disegno criminoso attraverso la valutazione concreta delle modalità esecutive, della partecipazione, degli obiettivi e delle circostanze dei fatti.
- La misura cautelare o la detenzione intervenuta tra due reati non interrompe automaticamente la continuazione; la sua presenza può essere un elemento utile ma non determina di per sé la cesura del disegno criminoso.
- Il giudice deve motivare esplicitamente la valutazione comparativa delle sentenze passate in giudicato, indicando perché gli elementi richiamati non sono idonei a dimostrare l'identità di disegno criminoso.
- Differenze quali il diverso ruolo (concorso vs autore singolo), diversità nella modalità di occultamento/confezionamento della sostanza e un intervallo temporale significativo possono giustificare il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile rischia la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza in diritto e la completezza della motivazione prima di impugnare.
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