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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi cagionati contestavano la sentenza di appello che aveva confermato in gran parte le condanne di primo grado per reati fiscali e associazione a delinquere basata su emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Le censure principali erano: 1) violazione del diritto di difesa e illegittimo rigetto del legittimo impedimento dei difensori per udienza del 12/11/2020 (art. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.); 2) omissione o mancata acquisizione formale nelle carte del processo delle fatture ritenute corpo del reato e dunque violazione degli obblighi di deposito/documentazione (art. 526 c.p.p.); 3) carenza, contraddittorieta e illogicita della motivazione in ordine alla responsabilita penale dei ricorrenti rispetto al reato associativo e ai reati-fine (mancanza di prova dell apporto causale, qualificazione come mero prestanome/partecipante occasionale vs. membro stabile dell'associazione); 4) vizi nel trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, eccessivita delle pene e determinazione degli aumenti per continuazione); 5) questioni costituzionali e convenzionali sul giusto processo (art. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU). In particolare: Alitei impugnava la condanna per emissione di fatture inesistenti e il mancato riconoscimento delle attenuanti; Gentilini denunciava profili processuali e la non corrispondenza tra ruolo effettivo e pena irrogata (richiedeva valorizzazione della confessione/ruolo ancillare); Medici contestava l'attribuzione di partecipazione stabile all'associazione e la responsabilita per i reati-fine in mancanza di prova del suo contributo causale; Pescatori negava la piena adesione al sistema e invocava il riconoscimento delle attenuanti per collaborazione alle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Alitei e Pescatori (infondati), confermando in sostanza le rispettive condanne e il trattamento sanzionatorio deciso in grado di appello; ha accolto parzialmente il ricorso di Gentilini soltanto in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, annullando con rinvio la parte relativa alla valutazione delle attenuanti e lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilita (irrevocabile) per i reati; ha invece accolto integralmente (con annullamento e rinvio) il ricorso di Medici con riferimento ai profili di responsabilita penale (censure assorbenti in punto di responsabilita chiedevano un approfondimento sul contributo causale e sulla qualificazione come associato versus concorso occasionale). Sono state confermate talune misure accessorie decise in primo grado (confische) salvo quanto eventualmente rivedibile in sede di rinvio; la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente alle parti indicate e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame sui punti rimessi. I ricorrenti soccombenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicata ai singoli capi-reato contestati a vari imputati (reati-fine). La Corte ha ritenuto sussistente il reato per i soggetti cui i fatti sono specificamente attribuiti.

  • art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000

    Previsione sulla confisca per reati tributari; citata come titolo giuridico per il decreto di confisca disposto dal Tribunale e confermato in parte.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla confisca per profitto di reato penale; utilizzata insieme all'art. 12 bis per la confisca di beni ritenuti riconducibili ai reati fiscali.

  • art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.

    Norme sul legittimo impedimento del difensore e sulle modalita di valutazione da parte del giudice; la Corte ha richiamato la necessità di una ponderazione comparativa degli impegni e ha ritenuto legittimo il rigetto delle istanze difensive quando il giudice motiva la scelta in termini non illogici.

  • art. 132-bis disp. att. c.p.p.

    Norma che individua processi da trattare prioritariamente; citata in relazione alla valutazione comparativa degli impegni concomitanti del difensore, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non fosse stata adeguatamente motivata una priorita che precludesse la sostituzione.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma sulla deposizione e acquisizione di documenti; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo materialmente nel fascicolo dibattimentale alcune fatture (custodite presso la GdF per la loro mole), esse costituivano corpo del materiale probatorio e non vi era violazione tale da ledere il diritto di difesa.

  • art. 24 e art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Principi di diritto di difesa e giusto processo evocati dalla difesa; la Corte ha valutato che non vi fosse violazione in ragione delle motivazioni fornite dal giudice di merito e della impossibilita della Cassazione di rimettere in discussione valutazioni di fatto non illogiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sia sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o illogica, e per Gentilini ha ritenuto opportuno un nuovo esame sul punto alla luce della confessione e del ruolo rispetto a Trombetta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata per Alitei e Pescatori che sono stati condannati alle spese.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma che concerne l'irrevocabilita della condanna di merito in caso di rigetto del ricorso di cassazione; richiamata per precisare che l'affermazione di responsabilita rimane irrevocabile nelle parti non annullate.

Massime di principio

  • Il giudice che valuta una istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore deve fare una valutazione comparativa delle esigenze della difesa e della giurisdizione; la mera anteriorita dell'impegno o la natura fiduciaria non sono di per se decisive se non motivate concretamente.
  • La mancanza materiale nel fascicolo dibattimentale di documenti sequestrati e custoditi dalla polizia giudiziaria non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se i documenti costituiscono comunque materiale di prova e sono accessibili alla difesa e se il giudice espone la ragione della dislocazione materiale.
  • La Cassazione non sostituisce il sindacato di merito: le valutazioni di fatto e di prova compiute dal Tribunale e dalla Corte d'appello sono insindacabili in sede di legittimita quando risultino motivate e non illogiche; vanno invece valutate e annullate se emergono specifiche carenze di motivazione o mancanze logiche.
  • Per distinguere tra concorso occasionale e associazione per delinquere e' necessario provare il contributo causale, la stabilita, la continuita e la consapevolezza dell'adesione al progetto criminoso; mere frequentazioni o incontri sospetti, senza indicazione del concreto apporto, possono non essere sufficienti a reggere la qualificazione associativa.
  • La condotta processuale dell'imputato (atteggiamento collaborativo o non collaborativo) puo influire sulla valutazione delle attenuanti generiche; una confessione o ammissione va adeguatamente valorizzata ma la sua rilevanza e' una valutazione di merito che la Cassazione sindaca solo se illogica o contraddittoria.
  • Quando la motivazione del giudice di merito non specifica il contributo causale di un imputato ai reati-fine, la via corretta e' l'annullamento con rinvio per un approfondimento e per consentire la ricostruzione dettagliata del ruolo individuale.

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