Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I principali motivi di ricorso erano: 1) richiesta di retrodatazione della misura ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi probatori erano già disponibili all'arresto del 28/7/2022; 2) vizio di motivazione e difetto di gravità indiziaria (fumus) in relazione all'associazione di cui all'art. 74, deducendo che la presenza in strada e i riscontri filmati non dimostrerebbero l'affectio societatis ma solo condotte di spaccio occorrente; 3) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e inesistenza dei presupposti per la misura massima (custodia in carcere), eccessiva rigidità non considerando il tempo trascorso e la condotta tenuta durante gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero generici e non confrontati con la motivazione dettagliata dell'ordinanza impugnata. In particolare: - sulla retrodatazione (art. 297, comma 3 c.p.p.) il Collegio ha confermato che gli elementi probatori a supporto dell'accusa associativa non erano desumibili già all'epoca dell'arresto del 28/7/2022, dato che la contestazione associativa riguardava fatti fino al luglio 2021 e la comunicazione di notizia di reato determinante era stata depositata solo nel dicembre 2022; - sul fumus dell'art. 74 il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'esistenza di una organizzazione stabile (ripartizione dei luoghi di spaccio, turni, ruoli distinti, canali di approvvigionamento, strumenti come ricetrasmittenti e ciclomotori, luoghi di custodia), nonché la partecipazione continuativa del Platania (riprese continue dall'8/7/2021 al 31/7/2021 e successivo arresto in flagranza con ingente quantitativo di dosi); - sulle esigenze cautelari il Tribunale aveva adeguatamente motivato la necessità della custodia, richiamando la presunzione cautelare connessa all'art. 74 (art. 275, comma 3 c.p.p.), la pervicacia criminale del ricorrente e la successiva condanna in secondo grado a quattro anni con rito abbreviato. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma che disciplina le fattispecie di traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata come reato-fine in relazione alle attività di spaccio contestate.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha dato rilievo alla struttura organizzativa (divisione dei luoghi, turni, ruoli, strumenti e canali) e alla ripetizione delle condotte come elementi idonei a fondare il fumus del reato associativo; inoltre la fattispecie beneficia di un'efficacia presuntiva maggiore in sede cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
Codice di procedura penale (art. 297, comma 3)
Regola sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare; la Corte richiama il principio dell'"anteriore desumibilità" degli elementi indiziari: è necessario che, al momento dell'originaria misura cautelare, gli atti consentano di desumere la specifica significatività probatoria degli elementi che poi formeranno la base della successiva misura per reato connesso.
Codice di procedura penale (art. 275, comma 3)
Previsione di presunzioni cautelari in favore dell'applicabilità della misura per le fattispecie associative (art. 74), richiamata per sostenere l'esigenza cautelare in ragione della gravità e della natura dell'attività associativa.
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte per valutare l'eventuale colpevolezza della parte nella proposizione del ricorso e per motivare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; qui ritenuto che non sussisteva colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 16343 del 29/3/2023, D'Onofrio, Rv. 284464)
Richiamata per il principio dell'"anteriore desumibilità" degli elementi indiziari necessari alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare: gli elementi devono manifestare già la portata dimostrativa senza richiedere ulteriori indagini.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, Di Maggio, Rv. 279505)
Richiamata per il principio secondo cui la ripetuta commissione in concorso di reati-fine può integrare indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, e che la prova contraria non può essere semplicemente la limitata durata dei rapporti.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) è necessario dimostrare che, al momento della prima misura cautelare, gli atti consentivano già di desumere la specifica rilevanza probatoria degli elementi poi usati per la successiva misura: non basta che gli elementi fossero in astratto conosciuti, devono avere già portata dimostrativa.
- La semplice frequentazione di un luogo di spaccio o l'essere sorpresi a vendere stupefacenti non esclude affatto la qualificazione associativa se tale comportamento è ripetuto, coordinato con altri e inserito in una struttura organizzata con ruoli, turni, canali di approvvigionamento e strumenti operativi: la reiterazione e l'organizzazione possono dimostrare l'affectio societatis.
- In sede cautelare, le presunzioni favorevoli per le fattispecie associative (art. 74) rafforzano la valutazione della necessità della custodia quando sussistono elementi di pervicacia criminale (arresti successivi, condanne pregresse) che rendono improbabile il rispetto di misure meno afflittive.
- Un ricorso in Cassazione che non contrappone argomentazioni specifiche e documenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata rischia l'inammissibilità: è necessario confronto puntuale e specifico con i passaggi decisivi della decisione impugnata.
- Per valutare l'idoneità della misura cautelare alternativa (es. arresti domiciliari con braccialetto) occorre dimostrare l'esistenza di concrete garanzie di impedire la reiterazione o il contatto con l'associazione; la mera buona condotta formale in precedenti misure non è sempre sufficiente a escludere la custodia in carcere.
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