Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e aveva riformato la pena per il reato di cui all'art. 10 dello stesso decreto. I motivi di ricorso sostenevano, in sintesi: (1) errata applicazione della legge penale, illogicità e carenza motivazionale in relazione al capo B) (art. 10), con particolare riferimento alla tesi difensiva alternativa secondo cui le scritture contabili 2010-2013 non sarebbero state occultate dal Cristiani ma accidentalmente bruciate da due dipendenti nella primavera 2013; (2) inesistenza del dolo richiesto dalla norma; (3) errata valutazione dei termini di prescrizione (richiamando gli artt. 157 c.p. e 129 c.p.p.), sostenendo che, fissando il dies a quo al 30/4/2013, il reato si sarebbe estinto il 1/5/2023, dunque prima della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura relativa alla versione difensiva (distruzione accidentale dei documenti da parte dei dipendenti) inammissibile perché riconducibile a valutazioni di merito e generica, non risultando né che tale tesi fosse stata sottoposta e provata in giudizio né quali accertamenti istruttori sarebbero mancati. Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha giudicato la censura assertiva e priva di confronto concreto con la motivazione di merito: i giudici di merito avevano adeguatamente documentato il "dolo specifico" richiesto dall'art. 10, rilevando omissione delle dichiarazioni per il 2010 e l'IVA 2011 e la mancata consegna delle scritture per 2010-2013 senza giustificazione. La Corte ha condiviso che il momento consumativo rilevante fosse l'accertamento del 28/8/2015; pertanto il reato non risultava prescritto né alla data della sentenza d'appello né allo stato attuale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Articolo richiamato come capo di imputazione oggetto di estinzione per prescrizione; la Corte non entra nel merito dell'art. 5 oltre a constatarne l'estinzione nei termini riportati dalla sentenza d'appello
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
La Corte conferma che il reato contestato richiede dolo specifico; i giudici di merito hanno ritenuto provato il dolo sulla base dell'omessa presentazione delle dichiarazioni e della mancata consegna delle scritture contabili per gli anni 2010-2013
art. 157 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla prescrizione; la Corte non accoglie la rilettura del dies a quo basata su una versione fattuale non provata
art. 129 cod. proc. pen.
Citat0 dal ricorrente in relazione alla disciplina del dies a quo e degli effetti processuali; la Corte non ritiene fondata la ricostruzione difensiva dei termini di prescrizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna alle spese e il mancato ravvisare colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili censure che si limitino a prospettare nuove versioni fattuali o valutazioni di merito non dedotte e provate nel grado di merito; il giudizio di legittimità non sostituisce il sindacato di merito
- Le argomentazioni generiche o meramente assertive, senza indicazione di quale prova sia stata fornita o di quali rilievi motivazionali si censurino concretamente, non comportano la riforma della decisione impugnata
- Per i reati tributari come quelli previsti dal d.lgs. 74/2000, la sussistenza del "dolo specifico" può essere desunta dalla condotta omissiva (omessa presentazione di dichiarazioni, mancata tenuta o consegna delle scritture contabili) se fondata su riscontrate risultanze istruttorie
- Il calcolo della prescrizione dipende dalla determinazione del momento consumativo del reato (dies a quo); contestare tale momento richiede elementi fattuali concreti e dedotti nei gradi di merito, non nuove ricostruzioni in Cassazione
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende possono essere disposti anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa grave del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione
- Difese basate su eventi esonerativi (es. distruzione accidentale di documenti da parte di terzi) devono essere tempestivamente dedotte e provate nel processo di merito; altrimenti risultano inattuabili in sede di legittimità
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