Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Brescia per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per avere, quale titolare della ditta individuale "The Lab di Dusini Laura", indicato nella dichiarazione dei redditi 2015 elementi passivi fittizi per complessivi euro 85.000 avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti autoprodotta. In appello la Corte ha parzialmente riformato concedendo il beneficio della non menzione e confermando il resto della sentenza. Con il ricorso in Cassazione si chiedeva la riqualificazione del fatto dall'art. 2 al più lieve art. 3 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che la fattura era materialmente falsa (autoprodotta) e che l'art. 2 si applicherebbe solo alle fatture ideologicamente false; la riqualificazione avrebbe portato all'assoluzione per non aver raggiunto la soglia di punibilità prevista dall'art. 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato il motivo. Ha ritenuto pacifico il fatto (indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per euro 85.000 con uso di fattura autoprodotta) e ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 punisce l'uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti anche quando la documentazione è materialmente falsa e autoprodotta; l'art. 3 resta norma residua per altri artifici idonei a ostacolare l'accertamento e presuppone diverse modalità di falsificazione e il raggiungimento della soglia di punibilità. Per tali ragioni la ricostruzione difensiva è stata ritenuta infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Si applica alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e comprende sia fatture ideologicamente false sia fatture materialmente false anche se autoprodotte dall'utilizzatore
art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; è norma residua rispetto all'art. 2 e richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili e/o l'impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, nonché il superamento di specifiche soglie di punibilità
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (modifiche art. 3)
La modifica richiamata non ha alterato il rapporto di specialità tra art. 2 e art. 3: l'inserimento di riferimenti alle fatture in art. 3 non ha sottratto alla portata dell'art. 2 i casi di uso di fatture per operazioni inesistenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e la liquidazione in favore della Cassa delle Ammende
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e al criterio equitativo per la quantificazione
Massime di principio
- L'utilizzo in dichiarazione di fatture o documenti che attestano operazioni inesistenti è normalmente disciplinato dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 anche quando le fatture siano materialmente false o autoprodotte dall'utilizzatore; quindi il semplice argomento della 'materialità' della falsità difficilmente consente la riclassificazione nel reato di cui all'art. 3.
- L'art. 3 è norma residua rispetto all'art. 2: può trovare applicazione solo quando siano presenti altri artifici idonei a ostacolare l'accertamento o una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, non già quando l'elemento fraudolento consista nell'uso di fatture inesistenti.
- Per ottenere la riqualificazione in art. 3 il difensore deve dimostrare l'effettiva presenza di mezzi fraudolenti diversi dall'uso di fatture inesistenti e l'assenza degli elementi tipici dell'art. 2; allegazioni meramente letterali sulla differenza tra falso materiale e ideologico non sono sufficienti.
- La giurisprudenza della Cassazione è consolidata sul punto: la ratio repressiva dell'art. 2 è quella di sanzionare chi si precostituisce artificiosamente costi per abbattere l'imponibile, indipendentemente dal coinvolgimento di terzi nell'emissione della fattura.
- In casi analoghi è utile valutare scelte difensive alternative: contestare la prova della creazione/autenticità della fattura, contestare l'effettiva utilizzazione in dichiarazione, o dimostrare che non è stata raggiunta la soglia di punibilità per eventuali fattispecie diverse; tuttavia la sola distinzione materiale/ideologica della falsità non è una strategia probante.
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