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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna emessa in appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale per reati tributari (presentazione di dichiarazione infedele ex artt. 110 c.p. e 4 d.lgs. n. 74/2000) ritenendo fondata un'accertamento induttivo basato su movimentazioni bancarie aggregate. Contestavano in particolare l'insufficienza della motivazione di merito, la mancata acquisizione/produzione degli estratti conto e della documentazione bancaria su cui si fondava l'accertamento, l'ingiustificato rilievo dato all'inerzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, l'utilizzo di dichiarazioni di anni successivi come riscontro e la legittimità della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la sentenza di condanna non rispettasse l'obbligo della "motivazione rafforzata" richiesto quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione. La Corte suprema ha rilevato che l'appello non aveva operato una concreta variazione della base cognitiva né fornito argomenti dirimenti rispetto alle critiche mosse dal Tribunale (in particolare circa l'assenza della documentazione bancaria analitica e l'uso di dati aggregati), e che il silenzio/inerzia dei contribuenti e le dichiarazioni di annualità successive non potevano da soli costituire riscontri sufficienti. Per tali ragioni la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    art. 530, comma 2; art. 192, commi 1 e 2; art. 606, comma 1, lett. e)

    Art. 530/2 richiamato in relazione alla pronuncia di assoluzione di primo grado; art. 192 e art. 606/1/e rilevanti per i vizi di motivazione e per i motivi di ricorso in Cassazione; la sentenza sottolinea l'obbligo di motivazione rafforzata (derivante anche dalla giurisprudenza) quando l'appello riforma un'assoluzione.

  • codice penale

    art. 99, commi 1 e 2, n. 1); art. 110

    Art. 99 relativo alla recidiva contestata; art. 110 per il concorso di persone nel reato.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Art. 4 configura il reato di dichiarazione infedele; art. 12-bis disciplina la confisca per equivalente dell'imposta evasa, la Corte ha rilevato l'insufficiente motivazione circa l'impossibilità di procedere alla confisca diretta.

  • d.P.R. n. 600 del 1973 e d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 32 DPR 600/1973; art. 39, comma 2 DPR 600/1973; art. 51 DPR 633/1972

    Norme richiamate in tema di accertamento induttivo e delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione finanziaria; la Corte segnala che l'accertamento induttivo basato su indagini bancarie richiede comunque che il giudice penale proceda a una autonoma e verificabile valutazione degli estratti conto e degli elementi di riscontro.

  • giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Sez. U. n. 33748/2005 (Mannino); Sez. U. n. 18620/2017 (Patalano); Sez. U. n. 14800/2017 (Troise); Sez. 3 n. 50157/2018 (Fiusco); Sez. 3 n. 15899/2016 (Colletta); Sez. 6 n. 8958/2015 (Scarpa); Sez. 4 n. 19216/2019 (Ascone)

    Richiama il principio consolidato che la Corte d'appello, nel riformare un'assoluzione, deve fornire una motivazione rafforzata che delinei le linee del proprio ragionamento, confuti i punti salienti della decisione assolutoria e, se necessario, acquisisca o rinnovii prove decisive (in particolare per accertamenti induttivi basati su dati bancari). Inoltre richiama il divieto di desumere elementi probatori dal diritto al silenzio dell'imputato se non vi siano altri elementi univoci d'accusa.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, deve fornire una "motivazione rafforzata": non basta una diversa lettura plausibile degli stessi elementi di fatto, servono argomenti dirimenti che superino il ragionevole dubbio.
  • Gli accertamenti induttivi basati su indagini bancarie richiedono che la documentazione analitica (estratti conto, descrizioni delle movimentazioni) sia disponibile o acquisita in giudizio, e il giudice penale deve procedere a una verifica autonoma e circostanziata dei dati bancari prima di determinare l'ammontare dell'imposta evasa.
  • Il silenzio o l'inerzia del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria non può di per sé costituire riscontro probatorio decisivo in sede penale né invertire l'onere della prova; può avere valore solo se supportato da elementi d'accusa univoci.
  • Dichiarazioni fiscali relative ad anni successivi non sono, di per sé, riscontro logico-argomentativo sufficiente per provare i volumi d'affari dell'anno contestato.
  • In tema di confisca per equivalente ex art. 12-bis, il giudice deve motivare la impossibilità o l'insufficienza della confisca diretta e spiegare perché ricorrere alla confisca sui beni degli imputati.
  • Se una parte chiede la rinnovazione dell'istruttoria o l'acquisizione di documenti ritenuti decisivi (es. documentazione bancaria), il giudice d'appello, se non li ritiene necessari, deve motivare specificamente il perché della non acquisizione o del rigetto della rinnovazione.

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