Cassazione Penale, Ordinanza n. 02012/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati che avevano riportato in appello la conferma della condanna per detenzione illecita di stupefacenti e per la contravvenzione relativa alle munizioni. Nel ricorso per cassazione deducevano, con motivi comuni, vizi di motivazione sulla ritenuta sussistenza del concorso nella detenzione degli stupefacenti e delle munizioni, sostenendo che il materiale fosse nella disponibilità di un coimputato e che la prova del loro contributo concorsuale fosse illogica. Due dei ricorrenti contestavano inoltre la mancata riqualificazione della detenzione di stupefacenti nell’ipotesi di lieve entità. La difesa depositava memoria insistendo per la trattazione ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello non presentasse illogicità manifesta: la presenza degli imputati nell’abitazione del coimputato, attorno a un tavolo con dosi di cocaina e cannabis, materiale per il confezionamento, denaro e contabilità dello spaccio, costituiva un insieme di indizi idoneo a sostenere la conclusione della loro partecipazione all’attività illecita e non di una mera presenza come acquirenti. È stata inoltre ritenuta corretta l’esclusione dell’ipotesi lieve dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzandosi il dato quantitativo, la pluralità di sostanze, la destinazione dell’abitazione a piazza di spaccio e il collegamento con circuiti illeciti più ampi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti; la Corte conferma la sussistenza del reato e la riconducibilità dei ricorrenti al concorso nella detenzione finalizzata allo spaccio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L’ipotesi di lieve entità è esclusa perché la condotta, per quantità, varietà delle sostanze, contesto e struttura dell’attività, non presenta offensività minima.
Contravvenzione contestata e confermata in appello insieme al reato in materia di stupefacenti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
L’illogicità della motivazione è censurabile solo se manifesta, percepibile ictu oculi, senza che la Cassazione possa sostituirsi nel rivalutare il merito delle acquisizioni processuali.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere la sanzione alla Cassa delle ammende solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo quando l’illogicità sia manifesta e immediatamente percepibile; non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio per sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
- La prova del concorso nella detenzione di stupefacenti può essere desunta da una pluralità di indici convergenti, anche ambientali e comportamentali, purché valutati in reciproca interazione e idonei a escludere la mera presenza occasionale o la qualità di semplice acquirente.
- L’esclusione dell’ipotesi lieve in materia di stupefacenti è legittima quando il giudice valorizzi elementi quali la consistenza quantitativa, la presenza di più tipologie di sostanze, la predisposizione di un luogo stabile per lo spaccio e il collegamento con circuiti illeciti più ampi.
- La diversa valutazione compiuta in una fase cautelare nei confronti di un soggetto diverso non è automaticamente rilevante nel giudizio di merito, soprattutto se non vi è certezza della coincidenza del quadro investigativo e se la posizione processuale degli imputati è differente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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