Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28584/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni contribuenti, di un avviso di liquidazione per imposta principale di registro relativo alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Taranto. I contribuenti avevano ottenuto l'annullamento dell'atto davanti alla CTP per difetto di motivazione; la CTR aveva confermato, rilevando che l'avviso indicava solo un generico "atto giudiziario" con numero di repertorio e autorità emanante, senza specificare tipologia dell'atto, data, numero, imponibile, criteri di calcolo e ragioni della liquidazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'obbligo motivazionale fosse stato correttamente assolto perché il presupposto impositivo era identificabile; secondo, violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., deducendo carenza di motivazione della sentenza d'appello. I contribuenti hanno resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata era motivata in modo chiaro e lineare, e infondato anche il primo motivo, perché l'avviso di liquidazione non conteneva elementi sufficienti a rendere facilmente identificabile l'atto tassato né esponeva l'imponibile, l'aliquota applicata e le ragioni del calcolo dell'imposta. La Corte ha ribadito che, in tema di imposta di registro, l'avviso deve permettere al contribuente di comprendere immediatamente la pretesa fiscale senza dover svolgere attività di ricerca, e che la conoscenza dell'atto da parte del contribuente non supplisce a un avviso motivato in modo generico e incompleto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.

    L'avviso di liquidazione deve riportare elementi sufficienti a rendere comprensibile la pretesa impositiva; non basta un riferimento generico all'atto e alla somma dovuta se mancano imponibile, aliquota e criteri di calcolo.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili.

  • art. 10, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La registrazione degli atti giudiziari avviene a cura dei cancellieri o segretari entro il termine previsto, con conseguente attività di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per i provvedimenti giurisdizionali si applicano i criteri di computo della base imponibile previsti per gli altri atti che producono effetti analoghi.

  • art. 8, Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le aliquote dell'imposta di registro sono determinate in relazione alla categoria e al contenuto degli atti giudiziari.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il richiamo ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente richiede allegazione o riproduzione del contenuto essenziale; principio evocato in tema di motivazione per relationem.

  • art. 7 Statuto del contribuente

    La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, senza imporre attività di ricerca sui presupposti della pretesa.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza della CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata e conforme al minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione impugnata è stata considerata chiara e lineare, dunque rispettosa del precetto costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare la violazione di legge nella valutazione dell'obbligo motivazionale dell'avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per censurare la pretesa carenza di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve indicare in modo intellegibile l'atto tassato e gli elementi essenziali del calcolo del tributo, cioè imponibile, aliquota e imposta dovuta; un riferimento generico non è sufficiente.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è funzionale a consentire al contribuente l'immediata difesa, senza oneri di ricerca o di ricostruzione autonoma dei presupposti della pretesa fiscale.
  • La conoscenza di fatto dell'atto da parte del contribuente non sana, di per sé, una motivazione dell'avviso che sia originariamente incompleta o non idonea a individuare con precisione l'oggetto della tassazione.
  • Quando il giudice di merito espone in modo chiaro le ragioni della decisione, la censura di omessa motivazione è infondata se mira solo a contestare il contenuto della valutazione, non l'esistenza di una reale motivazione.
  • Per gli atti giudiziari, la tassazione va determinata avendo riguardo al contenuto e agli effetti dell'atto stesso, senza ricorso a elementi estranei o a contenuti diversi da quelli coperti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.