Cassazione Civile, Ordinanza n. 08990/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due inviti al pagamento della TIA relativi agli anni 2004-2007, per un importo complessivo di 958 euro, che una società contribuente aveva impugnato davanti al Giudice di pace ottenendone l'annullamento. La società destinataria della pronuncia di primo grado propose appello, ma la notificazione dell'atto fu inizialmente eseguita alla parte personalmente anziché al procuratore domiciliatario; il giudice d'appello ordinò la rinnovazione della notifica, ritenendola idonea a sanare il vizio senza decadenze, e respinse l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività. La società soccombente in appello propose quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione dell'art. 350, comma 2, c.p.c. per avere il giudice disposto la rinnovazione della notifica dell'appello oltre la prima udienza di trattazione, a distanza di circa sei anni e quando la causa era già matura per la decisione; (2) violazione dell'art. 134, comma 2, c.p.c. per omessa notificazione o comunicazione dell'ordinanza del 9 ottobre 2017 con cui la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni; (3) violazione dell'art. 133, comma 2, c.p.c. per omesso avviso di deposito della sentenza d'appello. Nel giudizio di legittimità la parte intimata non ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di valida procura speciale per il giudizio di cassazione: la difesa del ricorrente richiede una procura speciale ex art. 365 c.p.c., non essendo sufficiente una procura generale. Nel caso concreto la procura prodotta era generale, priva di specifico riferimento alla sentenza impugnata e all'impugnazione da proporre, non risultava unita materialmente al ricorso mediante timbro di congiunzione e non era desumibile che fosse anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata e non successiva alla notificazione del ricorso. A ciò si aggiungeva l'assenza dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso, circostanza autonomamente idonea a determinare l'inammissibilità. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del difensore del ricorrente, precisando che la mancanza di valida procura speciale impedisce di riferire l'attività processuale alla parte assistita. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello viene contestata come consentita solo entro la prima udienza di trattazione; la censura è però rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso
viene invocato in relazione all'asserita mancata comunicazione dell'ordinanza fuori udienza
viene invocato in relazione all'asserito omesso avviso di deposito della sentenza
impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia proposto da difensore munito di procura speciale
richiamato per ribadire che davanti alla Corte di cassazione le parti devono stare in giudizio col ministero di un avvocato iscritto all'albo
art. 62, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
estende al ricorso per cassazione avverso decisioni tributarie le norme del codice di procedura civile compatibili, ivi comprese quelle sulla procura speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di porre a carico del difensore del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è necessaria una procura speciale conferita specificamente per il ricorso da proporre contro la sentenza impugnata; una procura generale alle liti non è sufficiente.
- La procura speciale deve risultare riferibile al singolo ricorso per cassazione e non può restare del tutto sganciata dal ricorso stesso, dovendo emergere la sua anteriorità alla pubblicazione del provvedimento impugnato e la sua non posteriorità alla notificazione del ricorso, secondo i requisiti ricavabili dalla giurisprudenza richiamata.
- L'assenza dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso costituisce autonoma ragione di inammissibilità quando impedisce di dimostrare il perfezionamento della notifica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non si provvede sulle spese; resta però applicabile il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, che può essere posto a carico del difensore se la procura è invalida.
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