Cassazione Penale, Ordinanza n. 13497/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque la condanna già pronunciata in primo grado per il porto del coltello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 1.400 euro di ammenda per il porto di un coltello da cucina con lama seghettata lunga 11,5 cm, accertato dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti il 10 settembre 2020. Il ricorrente ha articolato quattro doglianze, chiedendo in sostanza un riesame del merito della vicenda e invocando anche la mitigazione sanzionatoria e la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio già correttamente esaminato dal giudice di merito e che il disvalore del fatto non consentisse né una diversa lettura del compendio indiziario né il riconoscimento della particolare tenuità.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il porto del coltello da cucina con lama seghettata.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del disvalore concreto della condotta e delle modalità dell'azione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia esaminato le risultanze processuali in modo logico e coerente.
- La censura che si risolva in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile se la motivazione del giudice di merito non presenti manifeste illogicità o violazioni delle regole di giudizio.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando il disvalore concreto della condotta e le modalità dell'azione non consentano di ritenere minimo l'offesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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