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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40495/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei loro confronti perché il reato si era estinto per prescrizione. Hanno articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 129 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che nella seduta cui Iannece partecipò la variante che avrebbe violato le norme sulle distanze non era stata approvata e che i ricorrenti avevano un ruolo meramente esecutivo/tecnico senza poteri volitivi o di influenza sull'istruttoria; (2) violazione dell'art. 129 c.p.p. per aver omesso che il manufatto concretamente realizzato non violava le norme urbanistiche richiamate, essendo esclusi i vincoli per immobili in zona B (art. 5 legge reg. Campania n.19/2009 e art. 9 d.M. n.1444/1968), e dunque che i fatti non integrarebero la fattispecie incriminatrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico nel provvedimento impugnato e che non sia consentito riesaminare il merito o proporre una diversa valutazione delle prove. I motivi proposti erano, a detta della Corte, mere contestazioni di fatto non accompagnate da una denunzia di travisamento o dall'allegazione degli atti processuali necessari a scardinare la logica della motivazione. Inoltre, in presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione), eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata non avrebbero rilievo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata come titolo di imputazione (concorso di persone nel reato); la Corte non ha ritenuto necessario riesaminare la ricostruzione fattuale del concorso in sede di legittimità.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)

    Norma urbanistica/edilizia richiamata nella imputazione relativa al rilascio del permesso di costruire; la Corte ha trattato la questione come fatto di merito la cui rinnovata valutazione non è ammessa in Cassazione.

  • d.M. n. 1444 del 1968, art. 9

    Richiamata rispetto alle distanze e vincoli edilizi; la Corte ha osservato che il confronto su tali questioni tecniche attiene alla valutazione di merito e non alla sede di legittimità, salvo che non sia denunciato un travisamento provato.

  • legge reg. Campania n. 19 del 2009, art. 5

    Invocata dai ricorrenti per sostenere l'inesistenza di vincoli per immobili in zona B; la Corte ha ritenuto la questione sostanziale e non idonea a fondare l'annullamento in Cassazione se non articolata come vizio di legittimità concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Cassazione ha spiegato i limiti del sindacato sull'illogicità della motivazione e ha ritenuto le censure insufficienti perché si limitavano a chiedere una diversa lettura dei fatti.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e

    Richiamato nella decisione per sottolineare che il controllo di legittimità riguarda il testo del provvedimento impugnato e non permette una rilettura degli elementi probatori estranei a quel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso, con determinazione equitativa dell'importo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: non può riesaminare il merito o sostituire la propria valutazione logico-probatoria a quella del giudice di merito; l'appello per errori di fatto deve essere trasformato in un dedotto travisamento delle prove e corredato degli atti necessari.
  • Per contestare la motivazione di merito in Cassazione la deduzione deve evidenziare una manifesta illogicità 'ictu oculi' o l'effettivo travisamento della prova; mere alternative interpretative dei fatti non sono sufficienti.
  • Se nel provvedimento impugnato è stata dichiarata una causa estintiva del reato (es. prescrizione), i vizi di motivazione non sono rilevanti in sede di legittimità perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciare la declaratoria estintiva.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di fatti tecnici (es. violazioni urbanistiche), occorre portare in cassazione elementi processuali specifici (documenti, trascrizioni) che dimostrino il travisamento o la lacuna motivazionale, altrimenti la censura sarà ritenuta inesaminabile.
  • È prudente, prima di proporre ricorso per motivi di fatto in Cassazione, valutare se le censure possano essere inquadrate come questioni di diritto o, se inerenti alla prova, accompagnarle con l'allegazione degli atti processuali che le comprovino; in caso contrario il ricorso rischia l'inammissibilità e le condanne per spese e ammende.

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