Cassazione Civile, Ordinanza n. 01235/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice, autista soccorritore assunta dal 1.3.2003, aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura concorsuale per differenze retributive, deducendo due profili distinti: da un lato, che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere inquadrata nell'Area B, posizione B1, e non nell'Area A, posizione A2, secondo la contrattazione collettiva applicabile; dall'altro, che comunque aveva svolto in concreto mansioni superiori rispetto all'inquadramento formale, con conseguente diritto alle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione di plurimi CCNL e dell'art. 36 Cost., contestando l'erronea individuazione della disciplina collettiva applicabile e il mancato riconoscimento del superiore inquadramento e/o delle mansioni superiori. La Corte distingue le due domande: ritiene infondata la censura sull'inquadramento superiore, ma accoglie la doglianza relativa alle mansioni superiori per mancato svolgimento del necessario giudizio trifasico e per non aver confrontato, per tutto il periodo lavorativo, le mansioni concretamente svolte con la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa alle differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata invece respinta la doglianza sull'asserito diritto al diverso inquadramento originario in Area B, perché apodittica per il periodo anteriore al CCNI e infondata per il periodo successivo alla luce dell'interpretazione già data da Cass. n. 20915/2019. Il giudice del rinvio dovrà individuare la contrattazione collettiva applicabile per ciascun periodo e svolgere il giudizio trifasico sulle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto della prevalenza qualitativa e quantitativa e della contrattazione nazionale e integrativa vigente pro tempore.
Norme richiamate
opposizione ex art. 209 l. fall.
norma processuale sulla opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
dedotto vizio di violazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione
art. 10 CCNL 2002-2005
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'inquadramento superiore
art. 13 CCNL 1998-2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno della diversa classificazione professionale
artt. 7 e 8 CCNL integrativo Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dalla ricorrente e considerati nella ricostruzione delle declaratorie di area A e B
art. 6 CCNL 2006-2009
richiamato dalla ricorrente per il sistema di classificazione successivo
art. 12 CCNI 2006-2009
la Corte ribadisce che non comporta ricollocazione automatica del personale tra aree, ma nuova e più chiara definizione dei profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla giusta retribuzione
richiamato nel confronto sulla validità dell'art. 12 CCNI; la Corte esclude il vizio di nullità per violazione di tale disposizione
art. 22, comma 1, lett. a), CCNL enti pubblici non economici 1998-2001
norma di riferimento per delimitare i contenuti della contrattazione integrativa, secondo la Corte non violata
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
la sussunzione delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato rileva ai fini retributivi, non del riconoscimento della superiore qualifica
richiamato per il rinvio ai precedenti senza ripetere integralmente la motivazione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve compiere un giudizio trifasico: individuare l'inquadramento posseduto, identificare il livello rivendicato e confrontare tali declaratorie con le mansioni concretamente svolte, valutandone abitualità, prevalenza, profilo qualitativo e contenuto di poteri e responsabilità.
- Quando il rapporto lavorativo è attraversato da più discipline collettive succedutesi nel tempo, il raffronto delle mansioni va effettuato con la contrattazione collettiva applicabile pro tempore a ciascun periodo, includendo anche l'eventuale contrattazione integrativa vigente.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva è conoscibile d'ufficio dal giudice ex iura novit curia; una volta allegati mansioni, comparto e livello, spetta al giudice verificare la corretta sussunzione nella disciplina applicabile.
- La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e la domanda di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori sono questioni diverse e non possono essere confuse: la prima attiene alla classificazione, la seconda alla prestazione concretamente resa.
- Nel sistema della classificazione del personale della Croce Rossa Italiana, il contratto integrativo del 2009 non ha determinato una trasposizione automatica del personale da un'area all'altra, ma ha definito più precisamente i profili professionali per assunzioni e inquadramenti successivi.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di mansioni superiori comporta effetti retributivi, non necessariamente il riconoscimento della superiore qualifica.
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