Cassazione Civile, Ordinanza n. 02316/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio con cui il titolare di un deposito titoli aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna o il trasferimento di azioni detenute su un deposito amministrato presso la banca, ovvero per il pagamento del loro equivalente pecuniario. La banca proponeva opposizione deducendo che il deposito titoli fosse assoggettato a pegno a favore di un diverso istituto in liquidazione coatta amministrativa. Il cliente si costituiva contestando la validità ed efficacia del pegno, sostenendo l'indeterminatezza dell'oggetto e del credito garantito, l'eventuale estinzione della garanzia e l'assenza di consenso alla custodia dei titoli presso la banca resistente; chiedeva inoltre il risarcimento del danno per la mancata vendita e il mancato trasferimento dei titoli, lamentando una condotta omissiva illecita della banca, sia sotto profili contrattuali sia extracontrattuali. Il tribunale accoglieva l'opposizione; la corte d'appello rigettava l'appello del cliente. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2790, 2795, 1176 e 1375 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel non applicare i canoni di buona fede e diligenza al custode del pegno e nel non considerare i titoli azionari come beni deteriorabili; assumeva inoltre che la banca, in base alla disciplina del pegno e alle norme speciali richiamate, avrebbe dovuto vendere i titoli o quantomeno informarlo del loro progressivo deterioramento e adoperarsi per una gestione più prudente del valore. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il motivo introducesse un tema nuovo rispetto alle domande ritualmente proposte nei precedenti gradi, perché la doglianza in ricorso era ormai incentrata sugli obblighi del custode della cosa pignorata e sulla disciplina dell'art. 83-octies t.u.f., senza che risultasse chiaramente allegato il contenuto delle istruzioni originarie del vincolo o la non novità della domanda; ha inoltre escluso che potesse esaminarsi il merito della questione sulla natura deteriorabile dei titoli, rimasta assorbita dall'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo di legittimità introducesse, rispetto al thema decidendum dei gradi di merito, una prospettazione nuova e non autosufficiente, perché riferita a obblighi del custode del pegno e a una disciplina speciale non dimostrata come già ritualmente dedotta. Di conseguenza non ha esaminato nel merito né la dedotta violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c. né la questione della qualificazione dei titoli quotati come beni deteriorabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla refusione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina il dovere di custodia del creditore pignoratizio; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in tema di vendita anticipata della cosa data in pegno in caso di deterioramento; la Corte non ne esamina l'applicazione per inammissibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente per sostenere un obbligo di diligenza del custode del pegno; la Corte non arriva al merito.
Invocato dal ricorrente quale canone generale di buona fede oggettiva nei rapporti di pegno; la Corte non decide sul punto perché il motivo è inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in cassazione per sostenere l'inosservanza delle istruzioni e la mancata conservazione del valore del vincolo; la Corte rileva che la prospettazione è nuova rispetto alle domande precedenti e non chiaramente allegata.
È il parametro di legittimità formalmente invocato per denunciare violazione di legge.
Non citato espressamente nel testo della decisione, non inserito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che introduca un tema nuovo rispetto alle domande e alle allegazioni ritualmente dedotte nei gradi di merito, specie quando la questione richieda la verifica del contenuto degli atti e delle domande precedenti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con chiarezza il contenuto delle domande e delle allegazioni rilevanti, così da consentire il controllo sulla dedotta novità o meno della censura.
- La deduzione di violazioni relative agli obblighi del custode del pegno o alla disciplina speciale del vincolo richiede che tali questioni siano state effettivamente introdotte nel giudizio di merito; altrimenti la Corte non può esaminarne il fondamento.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è fondata sulla novità della censura, resta assorbito ogni esame di merito sulla qualificazione del bene dato in pegno e sull'eventuale applicabilità delle norme invocate dal ricorrente.
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