Cassazione Civile, Ordinanza n. 21833/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un'esecuzione per rilascio di un capannone industriale di proprietà della società ricorrente, già locato a una società poi fallita. All'atto del rilascio, l'ufficiale giudiziario rinveniva nell'immobile beni mobili appartenenti alla curatela del fallimento di un terzo estraneo alla procedura di sfratto, affidandone la custodia alla società proprietaria dell'immobile. Poiché i beni non venivano asportati dalla curatela nel termine assegnato, l'ufficiale giudiziario ne disponeva lo smaltimento, ritenendoli di valore inferiore alle spese di custodia e asporto. La società proprietaria e il soggetto indicato come custode chiedevano poi la liquidazione delle spese e dei compensi sostenuti per custodia, vigilanza e asporto, ma il giudice dell'esecuzione rigettava le richieste. In sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che i costi non fossero autorizzati e quindi non ripetibili, oltre a ritenere applicabile la disciplina dei beni mobili di cui agli artt. 521 e 522 c.p.c. La ricorrente principale censurava in cassazione: 1) la violazione dell'art. 609 c.p.c., sostenendo che la nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario fosse conforme alla norma e che le spese di custodia e asporto dovessero essere rimborsate prima della restituzione dei beni; 2) la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per non avere il Tribunale spiegato perché le spese non fossero necessarie o funzionali alla custodia. La curatela resisteva eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione del debitore esecutato e, in via incidentale condizionata, la competenza funzionale del tribunale fallimentare, la novità delle domande introdotte in corso di causa e la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle questioni relative all'applicazione dell'art. 609 c.p.c. e alla ripetibilità delle spese di custodia/asporto. Ha rilevato in via preliminare che il debitore esecutato era litisconsorte necessario, ma ha ritenuto che il difetto di integrazione del contraddittorio non potesse essere sanato in cassazione perché il punto era già stato discusso in appello/sede di merito senza che la relativa statuizione fosse impugnata, formando così giudicato interno. La decisione impugnata è stata quindi scrutinata solo sotto il profilo della correttezza dei motivi di ricorso, ma entrambi i motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi del Tribunale, che aveva fondato il rigetto sulla circostanza che i costi richiesti erano "non autorizzati e pertanto non ripetibili". Di conseguenza, il ricorso incidentale condizionato della curatela è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente sosteneva che la norma consenta, in caso di beni presenti nell'immobile oggetto di esecuzione per rilascio, la nomina del custode e la liquidazione delle spese di custodia e asporto; la Corte però non ha risolto il merito dell'interpretazione, limitandosi a rilevare che le censure non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È il rimedio esperito per contestare gli atti dell'esecuzione e la decisione del giudice dell'opposizione.
La Corte ha escluso di poter provvedere alla rimessione/integrazione in cassazione perché il tema del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato era già stato trattato e coperto da giudicato interno.
Richiamato nel passaggio in cui il giudice di merito aveva escluso di dare corso all'integrazione del contraddittorio, decisione poi non censurata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La proposizione di censure non correlate alla ratio decidendi è stata assimilata alla mancata enunciazione dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione attiva della società ricorrente.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la competenza funzionale del tribunale fallimentare sulle controversie incidenti sulla procedura concorsuale.
art. 32 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamato, in continuità con la disciplina fallimentare, nel motivo incidentale sulla competenza funzionale.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità di domande nuove e la mutatio libelli nella fase di trattazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Richiamati dal giudice di merito quale disciplina applicabile ai beni mobili rinvenuti, in alternativa al regime invocato dalla ricorrente.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che al custode nominato dall'ufficiale giudiziario spetti il compenso liquidato dal giudice e che non sia necessaria una nomina da albi speciali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; censure indirizzate a profili diversi da quelli decisivi sono equiparate alla mancata formulazione di un motivo ex art. 366 c.p.c.
- Quando in appello o nella fase di merito sia già stata discussa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario e la relativa statuizione non sia stata censurata, il relativo profilo può formare giudicato interno, impedendo in cassazione di disporre la rimessione o l'integrazione ex art. 383 c.p.c.
- La deduzione di un vizio motivazionale o di una violazione di legge è inidonea se non colpisce il fondamento effettivo della decisione impugnata; il ricorso deve confrontarsi con il decisum e non con argomentazioni solo accessorie o ipotetiche.
- In tema di opposizione agli atti esecutivi, la questione della ripetibilità delle spese richieste deve essere letta alla luce del titolo e dell'autorizzazione delle attività poste in essere, poiché il giudice di merito può rigettare la domanda ove reputi i costi non autorizzati e quindi non ripetibili.
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