Cassazione Penale, Sentenza n. 08196/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare a seguito di rito abbreviato; il Pubblico Ministero censura vizi di motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Il ricorso sostiene, in particolare, che il GUP ha dato valore liberatorio alla sentenza nel procedimento tributario e non ha valutato correttamente i doveri e la responsabilità dell'amministratrice di diritto (Bosetti), nonostante l'accertata distrazione di ingenti somme (€ 1.494.523,46 complessivi; € 1.004.430,00 attribuiti alla Bosetti) e la lacunosità pluriennale della contabilità della GLOBALCLEAN s.r.l. (fallita). Il PM chiede annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha escluso l'annullamento in relazione al delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose connesso all'evasione fiscale, poiché il giudice di merito aveva accertato l'estraneità della Bosetti a quel specifico fatto e il ricorrente non ha fornito elementi per confutare tale accertamento. Tuttavia, ha ritenuto errata la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, per non avere adeguatamente considerato i doveri dell'amministratore di diritto (obbligo di tenuta e conservazione delle scritture e obblighi di vigilanza) e per non aver valutato gli indici di consapevolezza/concorso (ricezione di ingenti somme senza giustificazione, lacunosità contabile protratta, accettazione della carica come "prestanome" ecc.). Pertanto la cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., limitatamente alle posizioni concernenti la bancarotta documentale e distrattiva.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
La Corte richiama le disposizioni sul delitto di bancarotta (nella specie artt. relativi a bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) distinguendo tra bancarotta fraudolenta documentale "generica" (dolo generico sufficiente) e "specifica" (richiede dolo specifico). La responsabilità dell'amministratore di diritto per distrazione e per documentale può emergere anche per omissione di vigilanza e per la mancata tenuta/conservazione delle scritture, specialmente se sussistono indici della sua consapevolezza o partecipazione.
Richiamato quale fonte dei doveri di vigilanza dell'amministratore: l'assunzione della carica comporta obblighi inerenti la gestione e il controllo che, se violati, possono avere rilievo penale in caso di fallimento.
Principio della responsabilità per omissione: chi ha il dovere giuridico di impedire l'evento risponde se non adempie e quell'omissione costituisce il contributo causale all'evento criminoso. Applicato per ritenere penalmente rilevanti le omissioni dell'amministratore nella tenuta della contabilità e nel controllo.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la Corte si è attenuta per annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- L'assoluzione in un procedimento tributario non opera automaticamente come prova liberatoria per reati fallimentari diversi: gli illeciti tributari e i reati fallimentari tutelano beni giuridici differenti e richiedono autonome valutazioni probatorie.
- L'amministratore di diritto ha doveri di vigilanza e l'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture: la violazione di tali doveri può integrare responsabilità penale, anche per omissione, quando contribuisce alla commissione di reati fallimentari.
- La qualifica di "prestanome" non esclude automaticamente la responsabilità penale: l'accettazione passiva della carica, la lunga durata del ruolo, la ricezione ingiustificata di ingenti somme, la sottoscrizione di atti pregiudizievoli o la mancata consegna della contabilità sono indici che possono comprovare consapevolezza e concorrente responsabilità.
- La distrazione di beni/somme si presume quando l'amministratore ne ha la disponibilità e non prova la legittima destinazione; spetta all'imputato fornire giustificazione credibile dell'uso di quanto percepito.
- Distinguere sempre tra bancarotta fraudolenta documentale "generica" (dolo generico, possibile giudizio anche con dolo eventuale) e "specifica" (richiede prova di volontà diretta a occultare o frodare): la presenza congiunta di distrazioni e contabilità lacunosa può far emergere il dolo specifico anche per l'amministratore formale.
- In caso di contestazione multipla, il giudice dovrà valutare separatamente ogni fattispecie sulla base degli elementi di fatto: errori di motivazione su obblighi e indici di consapevolezza possono legittimare la cassazione e il rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08009/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08010/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08012/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08014/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08015/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08016/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →