Cassazione Penale, Sentenza n. 08015/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 aprile 2025 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato le condanne per reati connessi allo smaltimento illecito di rifiuti. Salvatore Chiarelli deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (art. 256 c.3 d.lgs. 152/2006), alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 255 d.lgs. 152/2006, al diniego della circostanza attenuante di minima importanza e alla mancata dichiarazione della prescrizione. Fabio Chiarelli impugna l'accertamento del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., la mancanza dell'elemento psicologico, la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 255 d.lgs. 152/2006, il diniego della attenuante di minima importanza, il trattamento sanzionatorio e la mancata dichiarazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Chiarelli perché in sede d'appello aveva concordato la pena (concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) e aveva rinunciato agli altri motivi di impugnazione; pertanto le doglianze riproposte sono precluse. Il ricorso di Fabio Chiarelli è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corrette le valutazioni di merito della Corte territoriale, che si è basata su prove (immagini di videosorveglianza e verbale di sequestro) che dimostrano plurimi e ripetuti conferimenti e prelievi di rifiuti in un'area di circa 3.000 m2, escludendo la mera occasionalità e la scriminante dello stato di necessità, nonché la riqualificazione ai sensi dell'art. 255 d.lgs. 152/2006. È stata confermata la pena inflitta a Fabio (anni 1 e mesi 9 di reclusione, vicina al minimo edittale per art. 452-quaterdecies) e il rigetto delle doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti. Le eccezioni di prescrizione dei reati sono state dichiarate inammissibili e comunque infondate: i reati sono stati considerati di condotta permanente cessata l'8 giugno 2021, con maturazione dell'improcedibilità il 6 ottobre 2026. Incombe ai ricorrenti l'onere delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello limita le doglianze proponibili in Cassazione: le ragioni rinunciate in sede di accordo non sono più proponibili, salvo specifiche eccezioni (pena illegale, vizi della volontà, omissione dichiarazione di estinzione per prescrizione anteriore alla sentenza concordata).
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Norma che sanziona l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che i fatti concreti rientrassero in questa fattispecie per la reiterazione e l'estensione dell'abbandono.
art. 255 d.lgs. n. 152/2006
Prevede la fattispecie più lieve per l'abbandono occasionale; la Corte ha escluso la riqualificazione a 255 quando risultano plurimi conferimenti e attività continuativa/organizzata.
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma applicata ai fatti contestati (riferita ai delitti ambientali o assimilabili indicati nel capo C); la Corte ha confermato l'accertamento del reato sulla base delle prove raccolte.
art. 633 cod. pen.
Riferito ai reati contro la proprietà e alla circostanza aggravante; la Corte ha escluso l'aggravante del secondo comma e neutralizzato altra aggravante con le attenuanti generiche.
art. 114 cod. pen.
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 114 è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali per i ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto; la Corte ha disposto il rimborso delle spese a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Se in appello si stipula un concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) le doglianze rinunciate non sono più proponibili in Cassazione, salvo poche eccezioni (pena illegale, nullità del consenso, omissione della dichiarazione di estinzione per prescrizione intervenuta prima della sentenza concordata).
- La distinzione tra art. 255 (abbandono occasionale) e art. 256 (attività organizzata/traffico illecito di rifiuti) si fonda sulla ripetizione, sulla durata e sull'eventuale attività prodromica o successiva: plurimi conferimenti, operazioni di prelievo e l'uso continuativo di un'area indicano condotta non occasionale e giustificano la qualificazione più grave.
- La prova documentale (videosorveglianza, verbali di sequestro) che dimostra più conferimenti in tempi ravvicinati e su area estesa consente di inferire il dolo e di escludere scriminanti come lo stato di necessità quando la condotta è ripetuta e crescente.
- Le eccezioni di prescrizione vanno valutate rispetto alla natura della condotta (istantanea vs. permanente); per reati di condotta permanente il termine decorre dalla cessazione della condotta e non dal singolo atto.
- Una pena vicina al minimo edittale non richiede motivazione aggiuntiva se la Corte territoriale ha adeguatamente valutato le circostanze; contestare il trattamento sanzionatorio richiede che la valutazione motivazionale sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- In caso di inammissibilità o di rigetto dei ricorsi, i ricorrenti possono essere condannati a rifondere le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la presentazione di ricorsi priva di fondamento può comportare l'addebito di somme stabilite dalla Corte.
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