Cassazione Penale, Sentenza n. 08014/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/09/2025 che confermava la condanna del G.U.P. del Tribunale di Napoli (17/07/2023) per reati in materia di stupefacenti. Di Nocera deduce violazione del principio ne bis in idem (sostenendo sovrapposizione temporale con una sentenza del 27/03/2018) e censura il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Liosi censura il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione massima delle circostanze attenuanti generiche e la carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati/inammissibili. Quanto al ne bis in idem, ha ritenuto che non vi sia identità del fatto: le contestazioni riguardavano periodi diversi (una sentenza fino al 2010; il procedimento impugnato per fatti tra ottobre 2006 e aprile 2007) e la Corte di merito ha motivato l'assenza di sovrapposizione. Sull'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, è stato rilevato che non è stata chiesta né adeguatamente motivata in sede di merito e che i presupposti fattuali non risultano accertati; pertanto il diniego è legittimo. Sul piano del trattamento sanzionatorio il G.u.p. ha fornito adeguata motivazione: ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche in misura prevalente (ma non nella misura massima richiesta), valutato gli aumenti per continuazione in misura contenuta e quantificato complessivamente la pena (fino a anni 15 di reclusione dopo le maggiorazioni). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento ai reati previsti dal Testo Unico stupefacenti; la Corte valuta se i singoli episodi configurino reati distinti o il medesimo fatto ai fini del ne bis in idem
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, commi 1, 6 e 7, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73(7) richiede specifici presupposti fattuali per l'attenuante speciale; in mancanza di richiesta/accertamento, il diniego è corretto
codice penale, art. 416-bis.1
Usato per la maggiorazione della pena relativa al reato associativo e per il calcolo connesso alla continuazione
codice di procedura penale, art. 611
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
L'omessa formulazione totale o parziale delle conclusioni da parte del Procuratore generale non impedisce la decisione del collegio se il P.M. è stato messo nelle condizioni di concludere
codice di procedura penale, art. 178
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferito alla nullità che può derivare dall'omessa formulazione delle conclusioni da parte del P.M.; qui non sussisteva la nullità
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi
Costituzione, art. 27
Richiamato in relazione all'esigenza di individualizzazione della pena e alla congruità del trattamento sanzionatorio
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte cost., 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; i ricorsi non risultano presentati con colpa
Massime di principio
- Il ne bis in idem richiede identità del fatto: se le contestazioni riguardano periodi diversi e non vi è sovrapposizione temporale o coincidenza della condotta, non scatta il divieto. È onere del ricorrente dimostrare la sovrapposizione o l'identità.
- Le attenuanti speciali (es. art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990) hanno presupposti fattuali specifici; devono essere richieste e adeguatamente motivate in sede di merito, altrimenti il loro riconoscimento non può essere presunto in appello o in cassazione.
- Nel caso di continuazione, le circostanze attenuanti possono essere valutate anche sui reati 'satellite', ma la valutazione concreta e la misura (compresa la prevalenza) devono essere esplicitamente motivate dal giudice di merito; il rigore motivazionale è più pregnante quando il trattamento sanzionatorio è particolarmente gravoso.
- L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale non determina automaticamente nullità della decisione in Cassazione, salvo che il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
- Per contestare la congruità della pena per continuazione e delle relative maggiorazioni è necessario allegare e dimostrare elementi concreti che disarticolino il giudizio di merito; contestazioni generiche o basate su letture parziali della motivazione sono insufficienti.
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