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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08014/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/09/2025 che confermava la condanna del G.U.P. del Tribunale di Napoli (17/07/2023) per reati in materia di stupefacenti. Di Nocera deduce violazione del principio ne bis in idem (sostenendo sovrapposizione temporale con una sentenza del 27/03/2018) e censura il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Liosi censura il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione massima delle circostanze attenuanti generiche e la carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati/inammissibili. Quanto al ne bis in idem, ha ritenuto che non vi sia identità del fatto: le contestazioni riguardavano periodi diversi (una sentenza fino al 2010; il procedimento impugnato per fatti tra ottobre 2006 e aprile 2007) e la Corte di merito ha motivato l'assenza di sovrapposizione. Sull'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, è stato rilevato che non è stata chiesta né adeguatamente motivata in sede di merito e che i presupposti fattuali non risultano accertati; pertanto il diniego è legittimo. Sul piano del trattamento sanzionatorio il G.u.p. ha fornito adeguata motivazione: ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche in misura prevalente (ma non nella misura massima richiesta), valutato gli aumenti per continuazione in misura contenuta e quantificato complessivamente la pena (fino a anni 15 di reclusione dopo le maggiorazioni). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento ai reati previsti dal Testo Unico stupefacenti; la Corte valuta se i singoli episodi configurino reati distinti o il medesimo fatto ai fini del ne bis in idem

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, commi 1, 6 e 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Art. 73(7) richiede specifici presupposti fattuali per l'attenuante speciale; in mancanza di richiesta/accertamento, il diniego è corretto

  • codice penale, art. 416-bis.1

    Usato per la maggiorazione della pena relativa al reato associativo e per il calcolo connesso alla continuazione

  • codice di procedura penale, art. 611

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    L'omessa formulazione totale o parziale delle conclusioni da parte del Procuratore generale non impedisce la decisione del collegio se il P.M. è stato messo nelle condizioni di concludere

  • codice di procedura penale, art. 178

    art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferito alla nullità che può derivare dall'omessa formulazione delle conclusioni da parte del P.M.; qui non sussisteva la nullità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato in relazione all'esigenza di individualizzazione della pena e alla congruità del trattamento sanzionatorio

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Corte cost., 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; i ricorsi non risultano presentati con colpa

Massime di principio

  • Il ne bis in idem richiede identità del fatto: se le contestazioni riguardano periodi diversi e non vi è sovrapposizione temporale o coincidenza della condotta, non scatta il divieto. È onere del ricorrente dimostrare la sovrapposizione o l'identità.
  • Le attenuanti speciali (es. art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990) hanno presupposti fattuali specifici; devono essere richieste e adeguatamente motivate in sede di merito, altrimenti il loro riconoscimento non può essere presunto in appello o in cassazione.
  • Nel caso di continuazione, le circostanze attenuanti possono essere valutate anche sui reati 'satellite', ma la valutazione concreta e la misura (compresa la prevalenza) devono essere esplicitamente motivate dal giudice di merito; il rigore motivazionale è più pregnante quando il trattamento sanzionatorio è particolarmente gravoso.
  • L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale non determina automaticamente nullità della decisione in Cassazione, salvo che il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.
  • Per contestare la congruità della pena per continuazione e delle relative maggiorazioni è necessario allegare e dimostrare elementi concreti che disarticolino il giudizio di merito; contestazioni generiche o basate su letture parziali della motivazione sono insufficienti.

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