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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08012/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24/09/2025 volta a rimuovere o sospendere l'ordine di demolizione di un immobile ritenuto abusivo, deducendo violazione di norme regionali e nazionali (art. 2, comma 3 e art. 9 della l.r. n. 7/1998; artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927; regolamento regionale n. 4/2020) in relazione alla valutazione prognostica dei tempi e dell'esito della procedura di sdemanializzazione/affrancamento dell'uso civico e alla possibilità di sanatoria dell'opera.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto che la difesa si sia concentrata solo sulla procedura di sdemanializzazione senza confrontarsi con la motivazione del Giudice dell'esecuzione, che aveva valutato soprattutto l'insanabilità dell'abuso. In particolare: a) la domanda di sanatoria è stata proposta tardivamente (presentata il 22/08/2022, mentre il termine di 90 giorni dall'ordine di demolizione del 13/04/1995 non era rispettato); b) il silenzio-rifiuto rispetto alla domanda non è stato tempestivamente impugnato; c) l'immobile ricade in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici (Parco nazionale del Gargano, SIC, ZPS, vincolo P.P.T.R.), che rendono comunque impossibile la sanatoria. Per tali motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ravvisando colpa grave, ha disposto in via equitativa il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • legge regionale n. 7 del 1998

    La ricorrente invocava disposizioni regionali sulla procedura di affrancamento/sdemanializzazione e sui tempi prognostici; la Corte ha ritenuto che, anche se la procedura di affrancamento fosse andata a buon fine, permangono ostacoli alla sanatoria derivanti da altri vincoli e dalla tardività delle istanze, quindi le norme regionali invocate non bastavano a superare l'insanabilità dell'abuso.

  • legge n. 1766 del 1927

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'uso civico e delle relative procedure di affrancamento; la Corte ha ritenuto che le questioni relative all'uso civico non siano decisive quando sussistono altri ostacoli oggettivi alla sanatoria (termini decadenziali, vincoli paesaggistici/ambientali).

  • regolamento regionale n. 4 del 2020

    Invocato rispetto ai criteri e tempi procedurali per la sdemanializzazione; comunque la Corte ha ritenuto che eventuali profili procedurali di durata non contrastano con le conclusioni sulla insanabilità, data la tardività della domanda di sanatoria e i vincoli ambientali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento a carico della ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quali criterio per valutare la mancata sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende pur non rilevando colpa grave.

Massime di principio

  • La mera contestazione di ritardi o valutazioni nella procedura di sdemanializzazione/affrancamento non è sufficiente se il giudice ha motivato l'insanabilità dell'abuso per altre ragioni oggettive.
  • La presentazione tardiva della domanda di sanatoria rispetto ai termini previsti (es. 90 giorni dall'ordine di demolizione) può precludere ogni possibilità di sanatoria.
  • Il mancato impugnare tempestivamente il silenzio-rifiuto amministrativo sulla domanda di sanatoria può determinare la perdita di rimedi e rendere inammissibili le doglianze successive.
  • La presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o di parco nazionale può escludere la sanatoria anche se altre procedure (es. affrancamento dell'uso civico) dovessero concludersi favorevolmente.
  • In casi di ricorso manifestamente infondato il giudice può dichiararne l'inammissibilità, condannare alle spese e, ove appropriato, disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave può comunque non escludere tale misura.
  • Chi impugna deve confrontarsi con tutte le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella motivazione del provvedimento impugnato: contestazioni parziali che non incidono sulle ragioni decisive rischiano l'inammissibilità.

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