Cassazione Penale, Sentenza n. 08016/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili gli appelli cautelari avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, chiedendo: 1) autorizzazione a svolgere lavori sul complesso immobiliare sottoposto a sequestro preventivo; 2) revoca parziale del sequestro con restituzione alla Immobiliare Maria Rosaria s.r.l. della sola area interna (parcheggio), mantenendo il sequestro dei corpi di fabbrica destinati a centro commerciale. I ricorrenti sostenevano di avere interesse concreto alla restituzione (Troianiello come socio e amministratore di fatto, Vicedomini come legale rappresentante della società proprietaria) per il pregiudizio economico alla società e per il rischio di contestazioni di mala gestio; denunciavano inoltre violazione del principio di proporzionalità perché la restituzione parziale non inciderebbe sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti, pur imputati, hanno agito in proprio e non in qualità di rappresentanti della Immobiliare Maria Rosaria s.r.l., proprietaria dell'area sequestrata; pertanto mancava l'interesse concreto e attuale all'impugnazione richiesto per le misure cautelari reali, il cui interesse è funzionalmente collegato all'effetto della restituzione del bene. Perciò il primo motivo è manifestamente infondato e il secondo è assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge: lett. b) e c)). La Corte prende atto della doglianza ma la ritiene manifestamente infondata.
art. 322 cod. proc. pen.
Individua le categorie astrattamente legittimate a proporre il riesame reale (imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate, chi avrebbe diritto alla restituzione). La Corte distingue tra legittimazione astratta e interesse concreto all'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Postula l'esistenza dell'interesse all'impugnazione; la Corte lo invoca per esigere che l'impugnante dimostri un interesse concreto e attuale, essenziale per l'ammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamata come norma generale sulle impugnazioni che impone il vaglio di ammissibilità fondato sull'interesse concreto; contribuisce alla distinzione tra legittimazione astratta e interesse effettivo.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiama l'onere di allegazione a carico dell'impugnante; la Corte sottolinea che chi impugna deve dedurre fatti e ragioni che dimostrino la relazione con la cosa sequestrata.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione utilizzata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30; 44, comma 1, lett. b), e 95
Norme urbanistiche/edilizie alle quali si riferiscono le contestazioni penalmente rilevanti (lottizzazione abusiva, cambio di destinazione d'uso ecc.), costituenti il fondamento del sequestro preventivo.
art. 81 e art. 110 cod. pen.
Riferimenti ai principi di concorso di persone nel reato e alle modalità di partecipazione, segnalati tra le fattispecie penalmente rilevanti nell'atto di sequestro/contestazione.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria destinata alla Cassa delle ammende; qui esercitata per comminare il versamento di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come principio di riferimento per l'applicazione delle sanzioni e per la valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda; la Corte ritiene non siano emerse ragioni per escludere che il ricorso sia infondato ma non doloso.
Massime di principio
- L'indagato non proprietario della cosa sequestrata può essere astrattamente legittimato a proporre il riesame, ma l'ammissibilità del gravame richiede un interesse concreto e attuale diretto all'effetto della restituzione del bene.
- La mera qualità di socio o il fatto di essere rappresentante di fatto non legittima automaticamente l'impugnazione in proprio: chi agisce deve farlo nella veste che legittima l'interesse (es. come rappresentante della società proprietaria) o dimostrare una relazione diretta e un diritto alla restituzione.
- Nelle impugnazioni di misure cautelari reali l'onere probatorio/integrativo grava sull'impugnante: è necessario allegare fatti e ragioni che dimostrino la relazione con la cosa sequestrata e la sussistenza dell'interesse alla restituzione.
- Il rischio che la società proprietaria agisca poi contro l'indagato per responsabilità gestionale (mala gestio) non costituisce, di per sé, interesse idoneo a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione cautelare.
- Il principio di proporzionalità può essere evocato per chiedere misure meno gravose, ma non supplisce all'assenza dell'interesse concreto alla restituzione; senza quest'ultimo la richiesta è inammissibile.
- Prassi consigliata in casi analoghi: agire formalmente in veste di rappresentante legale della persona proprietaria del bene o far proporre l'istanza dalla società proprietaria; se si agisce in proprio, documentare e allegare compiutamente il nesso diretto tra il dissequestro richiesto e l'effetto immediato nella sfera giuridica dell'impugnante.
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