Cassazione Penale, Sentenza n. 1912/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dalla Seceta, condannata per il reato previsto dall'art. 497-bis c.p. (pena residua: 1 anno e 4 mesi). La ricorrente deduceva: nullità dell'ordinanza per mancata notifica all'interessata dell'avviso di fissazione dell'udienza (notifica eseguita allo studio del difensore), insufficienza delle ricerche per la sua reperibilità e, in via subordinata, che una successiva istanza con indicazione di un diverso domicilio avrebbe dovuto essere considerata comunicazione del mutamento di domicilio e quindi rendere invalida la notifica precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato le misure alternative per l'effettiva irreperibilità della condannata, cui conseguiva l'impossibilità di svolgere gli accertamenti istruttori e di assicurare la vigilanza e il supporto del servizio sociale. Sul profilo processuale, la Corte ha confermato l'applicabilità delle regole di notifica previste dall'art. 161 c.p.p. e dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p. (notificazioni al difensore in caso di domicilio inidoneo/insufficiente), rilevando altresì che la presunta nullità non è stata tempestivamente dedotta in udienza e che la notifica al difensore, anche se anomala, è in genere sanabile. Sul punto sostanziale, la mancata comunicazione del mutamento di domicilio ha inciso sulla effettiva praticabilità delle misure alternative; pertanto il rigetto è stato ritenuto giuridicamente ineccepibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
reato per cui la ricorrente è stata condannata (commesso nel 2019)
indica il titolo di reato che origina la pena da espiare; non è oggetto di interpretazione sulla procedura di misure alternative, ma contestualizza la condanna.
disposizioni applicabili al procedimento avente ad oggetto l'applicazione di misura alternativa alla detenzione; richiamo dell'art. 161 c.p.p.
impone l'onere, a carico del richiedente non detenuto, di dichiarare o eleggere domicilio e prevede che, in caso di inidoneità/insufficienza/mancanza, le notificazioni siano eseguite mediante consegna al difensore; la Corte ha richiamato tale principio per valutare la correttezza delle notifiche e l'obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio.
norme sulle notificazioni in procedimenti penali (con particolare riferimento al comma 4 sull'avviso al difensore domiciliare)
la notificazione presso lo studio del difensore è ammessa quando il domicilio è inidoneo o non comunicato; la Corte osserva che tale notifica, anche se anomala, tende a non precludere la conoscenza dell'atto per il rapporto fiduciario difensore/assistito e può essere sanata se non eccepita in tempo utile.
sanzione per le nullità non dedotte tempestivamente: sanatoria delle nullità
la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità che non viene fatta valere nel corso dell'udienza è in genere sanata e non può poi essere invocata in cassazione per impedire il provvedimento assunto.
compiti del servizio sociale nell'ambito delle misure alternative
il beneficio della misura alternativa richiede la possibilità di un contatto diretto e continuo con il servizio sociale per controlli e supporto; la mancanza di stabile residenza/irreperibilità incide sulla attuabilità e sul controllo della misura, legittimando il rigetto.
Massime di principio
- Il richiedente non detenuto che chiede una misura alternativa deve dichiarare o eleggere domicilio e comunicare tempestivamente ogni suo mutamento; l'omessa comunicazione può compromettere la misura.
- La notifica presso lo studio del difensore è consentita quando il domicilio è inidoneo o non comunicato; anche se non perfettamente conforme, quella notifica è frequentemente considerata sanabile e non sempre invalida il procedimento, specie se la nullità non viene eccepita nei termini processuali.
- L'irreperibilità sostanziale (mancanza di stabile residenza o impossibilità di contatto) può giustificare il rigetto delle misure alternative perché impedisce i controlli e il supporto necessari del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza.
- Se si presenta una seconda istanza indicando un diverso domicilio, quello deve essere formalmente reso noto e tempestivamente utilizzabile: la mera esistenza di una domanda successiva non vale automaticamente come comunicazione efficace del mutamento di domicilio se non sono stati compiuti atti idonei a renderlo conoscibile all'autorità procedente.
- Eventuali nullità di notificazione che non vengono dedotte in udienza o tempestivamente possono essere considerate sanate ai sensi dell'art. 180 c.p.p., rendendo inefficace la successiva impugnazione su quel punto.
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