Cassazione Penale, Sentenza n. 1849/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, poiché nel frattempo il GIP ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione con ordinanza del 10/07/2023; venuta meno l'unica ragione del ricorso, il Giudice non ha disposto un pronunciamento sul merito della censura.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che, riformando l'ordinanza cautelare del GIP di Udine, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione quotidiana alla p.g. (Questura di Udine). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 lett. b) e 275 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non ha valutato adeguatamente il pericolo di fuga (l'imputato è senza fissa dimora e si trova solo transitoriamente in Italia) e quindi non ha verificato l'idoneità della misura sostitutiva rispetto a tale rischio.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. b)
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante ai fini della verifica delle esigenze cautelari e della proporzionalità/adeguatezza della misura; nella motivazione si rileva la contestazione circa la valutazione del pericolo di fuga in relazione alla misura sostitutiva.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza dell'esigenza cautelare richiamata dall'art. 274 lett. c) (esigenze cautelari), pur ritenendo comunque adeguata la misura sostitutiva al momento della decisione impugnata.
art. 275 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri per la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive; la censura principale era che non sarebbe stata valutata l'idoneità della misura rispetto al rischio di fuga.
Massime di principio
- Un ricorso avverso la sostituzione di una misura cautelare può diventare privo di interesse se, prima della decisione, la misura impugnata viene revocata: in tal caso il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando si contesta la sostituzione della custodia con una misura meno afflittiva per rischio di fuga, occorre dimostrare concretamente sia l'esistenza del pericolo di fuga sia l'inesistenza di misure alternative adeguate; va collegata la situazione personale (es. assenza di fissa dimora) all'idoneità della misura sostitutiva.
- Il giudice del riesame deve motivare l'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari contestate: l'omessa comparazione tra rischio (es. fuga) e idoneità della misura può essere oggetto di censura, ma diventa irrilevante se la misura è stata successivamente revocata.
- Chi propone impugnazione cautelare deve monitorare tempestivamente gli sviluppi processuali (es. revoca o modifica della misura) e, se necessario, aggiornare il ricorso o chiederne la sospensione, per evitare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nelle impugnazioni cautelari è utile fornire prove o elementi specifici sulla concreta realizzabilità e sul rispetto pratico della misura (ad es. impossibilità di rispettare obbligo di firma per assenza di dimora stabile) per sostenere l'insufficienza della misura sostitutiva.
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