Cassazione Penale, Sentenza n. 1847/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tringali per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p., a causa della mancanza della querela. Il PM censura l'operato del giudice sostenendo che questi ha indebitamente fissato un termine di decadenza alla facoltà del Pubblico Ministero di contestare (ex art. 517 c.p.p.), mentre tale prerogativa non sarebbe soggetta a delibazione e quindi non poteva ostare alla contestazione suppletiva dell'aggravante tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha rilevato che, a seguito della modifica dell'art. 624 c.p. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (applicabile dal 30/12/2022), il reato era divenuto procedibile a querela e che per i fatti anteriori all'entrata in vigore la disposizione transitoria (art.85 del d.lgs. n.150/2022) stabiliva che il termine per la querela decorreva dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. Nel termine previsto non è stata presentata querela valida. La Corte ha richiamato il principio per cui il difetto originario o sopravvenuto della condizione di procedibilità impedisce ogni attività processuale di parte e impone al giudice, ex art.129 c.p.p., la dichiarazione immediata di improcedibilità. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza e la recente decisione delle Sezioni Unite in materia di contestazione suppletiva di aggravanti e prescrizione, confermando la soluzione negativa che esclude che una contestazione tardiva possa incidere per rimuovere la causa di improcedibilità in presenza della mancata querela nei termini.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sostanziale sul reato (furto con strappo ecc. a seconda del testo): la modifica normativa ha reso la fattispecie procedibile a querela; la Corte ha ritenuto applicabile la modifica con le regole transitorie.
art. 625 n.2 c.p.
Aggravante contestata in relazione al reato di cui all'art.624; la legittimità della contestazione tardiva dell'aggravante è stata scrutinata alla luce della condizione di procedibilità (querela) e della prescrizione.
art. 625 n.7 c.p.
Aggravante menzionata nel ricorso originario: questione se la tardiva contestazione potesse essere effettuata dopo il maturare dei termini di improcedibilità; la Corte ha ritenuto non determinante per rimuovere la mancanza di querela.
art. 517 c.p.p.
Disposizione richiamata dal ricorrente in relazione alla contestazione: il giudice ha ritenuto che non si potesse fissare un termine di decadenza alla facoltà del PM di contestare in modo da superare la mancanza della querela, nonostante il PM sosteneva diversamente.
art. 129 c.p.p.
Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, improcedibilità o improseguibilità; la Corte ha richiamato questa norma come vincolante per la declaratoria di improcedibilità in presenza della mancanza della querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.2 e art.85
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
La modifica legislativa ha reso la fattispecie procedibile a querela con effetto dal 30/12/2022; l'art.85 stabilisce il termine transitorio per la presentazione della querela per fatti antecedenti: in assenza di querela nel termine transitorio, la procedibilità manca e deve essere dichiarata l'immediata improcedibilità.
Massime di principio
- Se una fattispecie diviene procedibile a querela per effetto di una modifica normativa, per i fatti commessi anteriormente va verificata l'applicabilità della disposizione transitoria: la querela va considerata tempestiva se presentata entro il termine previsto dalla norma transitoria (se la persona offesa aveva già notizia del fatto).
- La mancanza della condizione di procedibilità (querela) è causa di impedimento all'azione penale e, se accertata, impedisce qualsiasi ulteriore attività processuale: il giudice è tenuto a dichiarare immediatamente l'improcedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- La contestazione tardiva di un'aggravante (o di circostanza che incide su prescrizione) non è di per sé idonea a sanare l'assenza della querela nei termini: occorre verificare se, alla luce delle norme e della giurisprudenza prevalente (incluse le Sezioni Unite), la contestazione suppletiva possa incidere sulla procedibilità o sulla prescrizione.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su aspetti come la contestazione suppletiva di aggravanti e gli effetti sulla prescrizione/procedibilità, è prudente considerare l'orientamento delle Sezioni Unite e la giurisprudenza più recente; tuttavia le decisioni possono variare, quindi ogni caso richiede controllo della giurisprudenza aggiornata.
- Per l'azione del Pubblico Ministero: pur avendo il PM ampi poteri di esercizio dell'azione penale, tali poteri non consentono di elidere una condizione di procedibilità espressamente prevista dalla legge (es. querela) se questa non è stata validamente esperita nei termini previsti.
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