Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 21/06/2023 che non aveva convalidato l'arresto per presunta insussistenza dello stato di flagranza nei confronti degli indagati, deducendo: (1) violazione dell'art. 558, comma 3, c.p.p. per non aver autorizzato la relazione orale degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria in sede di convalida; (2) errata valutazione della sussistenza della flagranza per non avere preso in considerazione elementi probatori contenuti nel verbale di arresto (in particolare la visione delle telecamere che, secondo il ricorrente, avrebbero autonomamente consentito di riscontrare la condotta criminosa e gli indumenti indossati dagli arrestati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'udienza si era svolta ai sensi dell'art. 558, comma 4, c.p.p. (presentazione davanti al giudice da parte del Pubblico Ministero) per cui la relazione orale degli agenti non è necessaria; inoltre il giudice aveva a disposizione il verbale scritto. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e genericità del ricorso, poiché il ricorrente non ha allegato o trascritto il verbale di arresto (non versato in atti) su cui fondava la censura, impedendo alla Corte di verificare il concreto contenuto di quel documento.
Norme richiamate
art. 558 cod. proc. pen.
"gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza ... lo conducono direttamente davanti al giudice"; "il giudice ... autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale"; riferimento ai commi 1, 3 e 4 nonché ai commi 4-bis e 4-ter
La Corte distingue le due ipotesi previste dall'art. 558: se l'arrestato è presentato direttamente dagli agenti può essere autorizzata una relazione orale, ma se è posto a disposizione e presentato dal Pubblico Ministero (comma 4) la relazione orale non è necessaria e la convalida può basarsi sul verbale scritto.
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
"redigere il relativo verbale e a trasmetterlo al Pubblico Ministero al più presto o comunque entro ventiquattro ore dall'arresto"
Gli agenti devono verbalizzare l'arresto e trasmettere il verbale al PM entro il termine di 24 ore; la possibilità di convalida anticipata tramite relazione orale è strumentale a consentire una rapida verifica prima della scadenza di tale termine.
art. 391 cod. proc. pen.
richiamata come principio secondo cui l'udienza di convalida può svolgersi sulla base degli atti scritti
Le disposizioni ordinarie sull'udienza di convalida (art. 391) possono essere richiamate per il procedimento davanti al giudice del dibattimento; ciò legittima la convalida sulla base del verbale scritto quando la presentazione avviene per disposizione del PM.
principio di autosufficienza e giurisprudenza su documentazione in ricorso
richiamo a Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015 (Bregamotti); Sez. 2, n.20677 del 11/04/2017 (Schioppo); Sez. 5, n.5897 del 03/12/2020 (Cossu)
La Corte conferma il principio che i motivi di ricorso devono essere autosufficienti e, se si assumono errori di valutazione basati su atti specifici (es. verbali), occorre allegare o riprodurre integralmente quegli atti; l'assenza della documentazione invoca l'inammissibilità per genericità.
giurisprudenza Sez. 6, n.31173 del 13/06/2023 (Albanese)
motivazione secondo cui la relazione orale non costituisce una forma prescrittiva necessaria quando il verbale scritto è disponibile
La Corte si è già pronunciata nel senso che la relazione orale può essere superflua se è già predisposta la relazione scritta; la norma mira a velocizzare l'intervento del giudice, non a imporre una formalità a pena di nullità.
Massime di principio
- Se l'arrestato è presentato davanti al giudice dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 558, comma 4, c.p.p., la convalida può fondarsi sul verbale scritto e non sussiste l'obbligo di autorizzare una relazione orale degli agenti.
- In un ricorso avverso una decisione di non convalida che si duole della mancata considerazione di atti specifici (es. verbale di arresto, filmati), il ricorrente deve allegare o trascrivere integralmente quegli atti: la mancata produzione comporta spesso l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.
- La determinazione della sussistenza dello stato di flagranza richiede elementi che dimostrino l'immediatezza rispetto al fatto (es. sorpresa in flagranza, inseguimento immediato, rinvenimento di cose o tracce); filmati o descrizioni degli indumenti possono essere rilevanti solo se prodotti e valutabili nel processo.
- La forma orale della relazione degli agenti è uno strumento procedurale volto a consentire la rapida presentazione dell'arrestato; tuttavia, la sua mancanza non invalida automaticamente la convalida o la decisione del giudice se sono disponibili atti scritti che consentono la valutazione.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di non convalida il Pubblico Ministero deve curare sia la correttezza procedurale (indicare il corretto iter di presentazione) sia la completezza documentale del ricorso, allegando prove chiave già esistenti negli atti (verbali, filmati, acquisizioni tecniche).
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