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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugna esclusivamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, lamentando carenza e apparenza della motivazione sulla durata (il Tribunale si è limitato a riferirsi genericamente alla "congruità" senza spiegare le ragioni) e la mancata applicazione o mancata esplicitazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2‑bis del codice della strada per i casi di patteggiamento; deduce inoltre problema di proporzionalità tra sanzione amministrativa (comminata in misura elevata) e sanzione penale concordata (bassa).

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei profili relativi alla sanzione amministrativa accessoria. Ritiene che manchi motivazione sulla determinazione della durata della sospensione, richiamando il principio secondo cui, nel patteggiamento, il giudice deve determinare la durata avendo riguardo alla gravità della violazione, all'entità del danno e al pericolo della ulteriore circolazione (criteri dell'art. 218 c.d.s. secondo la giurisprudenza di legittimità). Inoltre non risulta se sia stata applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2‑bis c.d.s. La sentenza è annullata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente e il punto è rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione; il resto della pronuncia (patteggiamento e pena detentiva) rimane impregiudicato.

Norme richiamate

  • art. 589‑bis c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato all'imputato (delitti collegati alla circolazione stradale), tratta come fattispecie di riferimento per il procedimento penale

  • art. 590‑bis c.p.

    Ulteriore norma sostanziale contestata all'imputato, pertinente al fatto di reato attribuito

  • artt. 444 e segg. c.p.p. (patteggiamento)

    Regolano il procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti; la decisione impugnata è una sentenza di patteggiamento e l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie conseguenti deve rispettare gli obblighi motivazionali e le riduzioni previste dalla normativa speciale

  • art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Fissa i criteri generali che devono guidare la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente): gravità della violazione, entità del danno e pericolo della ulteriore circolazione; tali criteri devono essere richiamati e applicati dal giudice penale quando determina la durata dopo un patteggiamento

  • art. 222, comma 2‑bis, Codice della Strada

    "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale"

    Prevede la riduzione fino a un terzo della sospensione quando la pena è applicata con patteggiamento; la Corte richiede che il giudice indichi se e come tale riduzione è stata operata, pena il vizio di motivazione

  • Sezioni Unite, sent. n. 8488 del 27/05/1998 (Bosio)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che, in caso di patteggiamento, il giudice deve determinare la durata della sospensione facendo riferimento ai criteri del secondo comma dell'art. 218 c.d.s. (gravità, danno, pericolo)

  • Corte Costituzionale, sent. n. 88/2019

    Richiamata in merito alla possibilità per il giudice di disporre la sospensione anziché la revoca; non esime però dall'obbligo di motivare adeguatamente la durata della sanzione

Massime di principio

  • Se la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) deriva da un patteggiamento, il giudice deve motivare la durata facendo espresso riferimento ai criteri dell'art. 218 c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione)
  • Il giudice deve esplicitare se e in quale misura ha applicato la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2‑bis c.d.s.; l'omissione costituisce vizio di motivazione che può determinare annullamento limitato della parte accessoria
  • Formule generiche come "congruità" sono insufficienti: la motivazione deve consentire la verifica del ragionamento e della proporzionalità tra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria
  • In caso di difetto motivazionale relativo alla sanzione amministrativa accessoria la Corte di legittimità può annullare limitatamente a tale sanzione e rinviare la determinazione a diverso giudice o a diversa composizione
  • Per evitare impugnazioni, il giudice che omologa un patteggiamento deve rendere trasparente il calcolo della sanzione accessoria e la eventuale applicazione delle riduzioni previste dalla legge

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