Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Catanzaro per indizi a carico dell'imputato (tra cui il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e i delitti indicati ai capi 7 e 8, artt. 629, commi 1 e 2 c.p.). Nonostante le successive sentenze di assoluzione piena (GUP 24/03/2015; Corte d'Assise d'Appello 22/03/2017 divenuta irrevocabile), il giudice della riparazione aveva escluso l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse tenuto comportamenti di gravissima imprudenza/colpa grave (frequentazioni e contatti con soggetti appartenenti alla cosca, contatti telefonici, episodio con i Carabinieri del 09/04/2012, atteggiamenti aggressivi verso la persona offesa e militari) che avevano contribuito a formare nelle autorità inquirenti l'apparenza di coinvolgimento criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Carioti confermando il giudizio di merito: l'esclusione dell'indennizzo è legittima perché sussiste la condotta ostativa costituita da dolo o colpa grave. La Corte ha richiamato i criteri del giudizio di riparazione (valutazione autonoma ex art. 314 c.p.p., applicazione del parametro oggettivo "id quod plerumque accidit" per la prevedibilità) e ha ritenuto che le frequentazioni ambigue e i comportamenti aggressivi potessero legittimamente ingenerare l'apparenza di coinvolgimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso: indicata quale reato per il quale l'imputato era indiziato e che ha inciso sulla valutazione iniziale delle necessità cautelari.
Norma collegata ai capi 7 e 8 (reati con persona offesa Giuditta Antonio): il comportamento aggressivo verso la persona offesa è stato valutato dal giudice della riparazione come elemento rilevante ai fini della sussistenza di condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo.
Disposizione che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: utilizzata dalla Corte quale parametro per valutare, con autonomia rispetto al processo penale, se sia sussistita una condotta dolosa o di colpa grave che abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare.
Norma richiamata nel ricorso (e valutata dalla Corte) nell'ambito di censure di motivazione e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della riparazione; in combinato con l'art. 314 ha rilevanza procedurale nel giudizio di riparazione.
Richiamato tra le norme di cui si lamentava la violazione; nel contesto è parte delle censure procedurali relative all'istruttoria e alle garanzie difensive valutate dalla Corte.
Citato nelle censure di impugnazione: norma processuale di riferimento per le impugnazioni e per la valutazione delle questioni procedurali prospettate dal ricorrente.
art. 5 CEDU
Tutela della libertà e sicurezza personale: invocata dal ricorrente per la presunta illegittimità della detenzione; la Corte ha valutato la questione alla luce del diritto interno e dei criteri oggettivi richiesti per escludere l'indennizzo.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se vi sia stata condotta del detenuto che abbia concorso, con dolo o colpa grave, a ingenerare l'apparenza di colpevolezza.
- La colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è valutata oggettivamente secondo il parametro id quod plerumque accidit: si considera se la condotta poteva prevedibilmente dare luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Frequentazioni ambigue e contatti ripetuti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, se non giustificati da legami familiari o altre ragioni oggettive, possono costituire comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione.
- Comportamenti aggressivi o minacciosi verso la persona offesa o verso le forze dell'ordine aumentano la probabilità che la condotta del detenuto sia ritenuta ostativa all'indennizzo.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: si valuta non la configurabilità del reato, ma se le condotte dell'interessato abbiano creato una falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e giustificare ogni rapporto o contatto con soggetti sospetti e fornire elementi che escludano la riconoscibilità di quei contatti come indizi rilevanti per l'autorità inquirente.
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