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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Catanzaro per indizi a carico dell'imputato (tra cui il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e i delitti indicati ai capi 7 e 8, artt. 629, commi 1 e 2 c.p.). Nonostante le successive sentenze di assoluzione piena (GUP 24/03/2015; Corte d'Assise d'Appello 22/03/2017 divenuta irrevocabile), il giudice della riparazione aveva escluso l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse tenuto comportamenti di gravissima imprudenza/colpa grave (frequentazioni e contatti con soggetti appartenenti alla cosca, contatti telefonici, episodio con i Carabinieri del 09/04/2012, atteggiamenti aggressivi verso la persona offesa e militari) che avevano contribuito a formare nelle autorità inquirenti l'apparenza di coinvolgimento criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Carioti confermando il giudizio di merito: l'esclusione dell'indennizzo è legittima perché sussiste la condotta ostativa costituita da dolo o colpa grave. La Corte ha richiamato i criteri del giudizio di riparazione (valutazione autonoma ex art. 314 c.p.p., applicazione del parametro oggettivo "id quod plerumque accidit" per la prevedibilità) e ha ritenuto che le frequentazioni ambigue e i comportamenti aggressivi potessero legittimamente ingenerare l'apparenza di coinvolgimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa all'associazione di tipo mafioso: indicata quale reato per il quale l'imputato era indiziato e che ha inciso sulla valutazione iniziale delle necessità cautelari.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma collegata ai capi 7 e 8 (reati con persona offesa Giuditta Antonio): il comportamento aggressivo verso la persona offesa è stato valutato dal giudice della riparazione come elemento rilevante ai fini della sussistenza di condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: utilizzata dalla Corte quale parametro per valutare, con autonomia rispetto al processo penale, se sia sussistita una condotta dolosa o di colpa grave che abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (e valutata dalla Corte) nell'ambito di censure di motivazione e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della riparazione; in combinato con l'art. 314 ha rilevanza procedurale nel giudizio di riparazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di cui si lamentava la violazione; nel contesto è parte delle censure procedurali relative all'istruttoria e alle garanzie difensive valutate dalla Corte.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato nelle censure di impugnazione: norma processuale di riferimento per le impugnazioni e per la valutazione delle questioni procedurali prospettate dal ricorrente.

  • art. 5 CEDU

    Tutela della libertà e sicurezza personale: invocata dal ricorrente per la presunta illegittimità della detenzione; la Corte ha valutato la questione alla luce del diritto interno e dei criteri oggettivi richiesti per escludere l'indennizzo.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se vi sia stata condotta del detenuto che abbia concorso, con dolo o colpa grave, a ingenerare l'apparenza di colpevolezza.
  • La colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è valutata oggettivamente secondo il parametro id quod plerumque accidit: si considera se la condotta poteva prevedibilmente dare luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Frequentazioni ambigue e contatti ripetuti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, se non giustificati da legami familiari o altre ragioni oggettive, possono costituire comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione.
  • Comportamenti aggressivi o minacciosi verso la persona offesa o verso le forze dell'ordine aumentano la probabilità che la condotta del detenuto sia ritenuta ostativa all'indennizzo.
  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: si valuta non la configurabilità del reato, ma se le condotte dell'interessato abbiano creato una falsa apparenza di configurabilità di un illecito penale.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e giustificare ogni rapporto o contatto con soggetti sospetti e fornire elementi che escludano la riconoscibilità di quei contatti come indizi rilevanti per l'autorità inquirente.

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