Cassazione Penale, Sentenza n. 48843/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato, in concorso con Aurelio Talucci (deceduto), per aver ricevuto in data 30/06/2015 la cessione di quote sociali del valore complessivo di euro 136.749,31 della societa' "Mobili Talucci di A&G s.r.l.", nonostante il 12/06/2015 fosse stato notificato ad Aurelio Talucci un atto di pignoramento sulle predette quote. Lamentava carenze motivazionali rispetto a testimonianze (commercialista Rita Giammarco e il Maresciallo Suele Manini) che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la mancata consapevolezza della ricorrente circa il fatto che l'oggetto del pignoramento fossero le quote e non l'immobile. Contestava inoltre che non fosse stata considerata la sopravvenuta estinzione del credito della parte civile e chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato ritenendo provata la partecipazione della ricorrente all'operazione elusiva (presenza alla notifica del pignoramento, richiesta di intervento dei Carabinieri, cessione 18 giorni dopo con garanzia di libera disponibilità nonostante il vincolo pignoratizio noto). Ha escluso la applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per le modalita' fraudolente e il danno potenziale ai creditori, non mitigato dall'eventuale successiva dichiarazione di nullità del titolo esecutivo. Il ricorso e' stato dunque respinto; la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Applicato per ritenere la responsabilita' in concorso della ricorrente nella condotta di alienazione delle quote sociali.
Richiamato insieme all'art.110 per la fattispecie contestata (partecipazione nella cessione elusiva del vincolo pignoratizio).
La Corte ha escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto o per irrelevanza del danno, ritenendo la condotta fraudolenta e idonea a recare pregiudizio ai creditori nonostante la successiva estinzione/annullamento del titolo esecutivo.
Le testimonianze acquisite ex art.507 sono state valutate dal giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione svolta in appello e non ammissibile una rivalutazione dei fatti in questa sede.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002
Norme richiamate ai fini della liquidazione e del pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La presenza dell'acquirente/parte coinvolta al momento della notifica di un pignoramento e il rapido trasferimento di beni/quote subito dopo costituiscono indizi significativi di consapevolezza e di illecito intento elusivo nei confronti dei creditori.
- La Corte di Cassazione non rivaluta il merito probatorio; un ricorso fondato su una diversa lettura dei fatti e delle testimonianze e' inammissibile se la motivazione di merito e' logicamente coerente e completa.
- La sopravvenuta estinzione o nullita' del titolo esecutivo in sede civile non esclude automaticamente la responsabilita' penale per condotte fraudolente; l'art. 131-bis c.p. non opera se la condotta ha carattere elusivo o e' idonea a recare danno ai creditori.
- La clausola di garanzia di liberta' di dispoibilita' inserita nell'atto di cessione e la consapevolezza delle parti circa l'esistenza di vincoli pignoritizi rafforzano l'elemento soggettivo della condotta dolosa.
- Nelle impugnazioni in Cassazione e' necessario individuare passaggi motivazionali specifici viziati; non e' sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti gia' valutati da merito.
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