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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51571/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip (15/05/2023) nei confronti dello stabilimento balneare, contestando l'occupazione abusiva del suolo demaniale per ampliamento dell'area occupata (indebita occupazione di circa 400 mq invece dei 200 mq concessi). La ricorrente deduceva: (i) violazione del divieto di secondo giudizio per preesistenti procedimenti del 2007 e 2015 conclusi con sentenze irrevocabili di non doversi procedere per prescrizione (sostenendo la coincidenza delle opere), e mancata considerazione della consulenza tecnica di parte; (ii) errata qualificazione dei fatti come reato permanente (occupazione abusiva) invece che reato istantaneo (innovazione non autorizzata), con conseguente decorrenza della prescrizione; (iii) carenza del periculum in mora e della sua attualità e concretezza, nonché censura della utilizzabilità e rilevanza di un verbale di sopralluogo formato dopo il sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi riproponevano doglianze di merito e di fatto non sindacabili in questa sede (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero questioni valutabili soltanto nel merito (errores in iudicando). La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale aveva preso in considerazione e motivato il dissenso rispetto alla consulenza di parte e che la qualificazione dei fatti quale occupazione abusiva che si protrae nel tempo è conforme a consolidata giurisprudenza, dunque la prescrizione non era automaticamente estesa. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base giuridica per il sequestro preventivo dello stabilimento; la Corte non ha riaperto la valutazione dei presupposti tecnici del provvedimento in sede di legittimità.

  • art. 54 cod. nav.

    Richiamato nella qualificazione dei fatti come reato relativo al demanio marittimo; la Corte ha ammesso la qualificazione come occupazione abusiva permanente ex combinato con art. 1161 c.n.

  • art. 1161 cod. nav.

    Usato per qualificare l'illegittima occupazione del suolo demaniale; la Corte ha ritenuto che la natura continuativa dell'occupazione impedisca il semplice computo della prescrizione come per reato istantaneo

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione al divieto di secondo giudizio; la Corte ha ritenuto la censura meramente motivazionale e quindi inammissibile in sede di legittimità

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiesto dalla difesa per la mancata motivazione circa la relazione del consulente tecnico; la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha effettivamente considerato la consulenza e motivato il dissenso

  • artt. 157, 160, 161 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa in tema di prescrizione; la Corte ha ribadito che per l'occupazione abusiva del demanio la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (es. rilascio o sgombero) e non dalla singola realizzazione dell'opera

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e periculum in mora); la Corte ha ritenuto che la verifica della sussistenza del pericolo e dell'attualità sia questione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite del sindacato in Cassazione sulle ordinanze di sequestro (solo per violazione di legge); la Corte ha applicato tale limite dichiarando inammissibili le doglianze di fatto o motivazionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la liquidazione delle spese e per l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento giurisprudenziale impiegato per decidere sull'onere delle spese e sull'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

  • Legge Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141

    Richiamata nella difesa in relazione alla misura annuale dell'arenile e alle attrezzature stagionali; la Corte non ha ritenuto tale richiamo sufficiente a escludere l'illegittima occupazione permanente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.1 c.p.p.); contestazioni di fatto o di merito sulla motivazione sono generalmente inammissibili.
  • La qualificazione giuridica dei fatti (ad es. innovazione non autorizzata istantanea vs occupazione abusiva permanente) è decisiva per la decorrenza della prescrizione: l'occupazione abusiva del demanio è considerata persistente finché non cessa (r.ldal rilascio/sgombero), per cui la prescrizione può non essere maturata.
  • Per il sequestro preventivo è necessario fumus commissi delicti e periculum in mora; tuttavia, la valutazione della concretezza e attualità del pericolo spetta al giudice del merito e le sue valutazioni sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • La produzione in giudizio di consulenze tecniche di parte va valutata e contrastata dal giudice di merito con motivazione specifica; il mero dissenso della difesa sulla valutazione tecnica non vale ad autonomamente fondare la cassazione.
  • La richiamata regolarità di titoli concessori o normative regionali (es. misurazione annuale dell'arenile per attrezzature stagionali) non esclude automaticamente l'accertamento di una occupazione abusiva permanente, se emergono opere fisse oltre i limiti concessori.
  • In situazioni analoghe, per opporsi efficacemente a un sequestro preventivo è necessario documentare con elementi probatori oggettivi: coincidenza puntuale delle opere con precedenti accertamenti, prova che l'opera sia istantanea e non permanente, e dimostrazione concreta dell'assenza di periculum in mora.
  • Chi intende invocare il divieto di secondo giudizio deve fornire elementi idonei a dimostrare la effettiva coincidenza sostanziale e processuale delle imputazioni pregresse, non limitandosi a interpretazioni difensive sulla sovrapponibilità delle superfici o delle opere.

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