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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7556/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo prosciolto per intervenuta prescrizione i reati contestati ai capi B, E ed H, aveva confermato le statuizioni civili ritenendo provata la falsità delle attestazioni apposte a margine di procure e ricorsi (le firme sarebbero state attestate come vergate in presenza degli avvocati sebbene gli interessati fossero deceduti anni prima). In Cassazione prospettano (i) violazione di legge e effetto della depenalizzazione delle fattispecie contestate (art. 485 cod. pen.) chiedendo che venga dichiarato che il fatto non è più previsto come reato o che i fatti per alcuni capi non sussistono perché le sottoscrizioni sarebbero state riconosciute vere dagli eredi; (ii) vizio di motivazione nella valutazione probatoria e nella deduzione della falsità sulla base del solo dato temporale, sostenendo che andava valutata la volontà degli interessati (principio di ultrattività della procura) e la documentazione prodotta. Hanno anche richiamato pronunce CEDU e di legittimità in materia di tutela della reputazione dell'imputato prosciolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a censurare censure che non furono oggetto dell'impugnazione in appello (materia non devoluta). Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la procura per ricorso per cassazione è speciale e deve essere rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata; dunque la attestazione di autenticità delle firme è risultata falsa alla luce del fatto che i presunti sottoscrittori erano deceduti molti anni prima. Ha ritenuto analoga valutazione per i ricorsi diretti al Tribunale del lavoro (capo E) dato il consistente intervallo temporale fra decesso e deposito dei ricorsi. Ha inoltre respinto i rilievi connessi alla giurisprudenza CEDU e comunitaria, richiamando l'intervento della Corte costituzionale e l'autonomia dell'accertamento civile del danno. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in proprio e in solido, delle spese sostenute da INPS, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Norma sulla falsità ideologica in atti pubblici/privati usata per descrivere la tipologia di falsità contestata (attestazione dell'autenticità di sottoscrizioni di procure e ricorsi).

  • art. 485 cod. pen.

    Riferita alla contestata 'falsa formazione' delle procure; la Corte osserva che alcune imputazioni connesse a questa norma erano state prosciolte in primo grado per mancanza di querela e i rilievi sulla depenalizzazione non potevano essere esaminati in Cassazione quando la materia non era stata devoluta con l'appello.

  • art. 2 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti nel quadro delle censure di legge, ma non ritenuto decisivo dalla Corte; il motivo è inammissibile o generico rispetto al devolutum.

  • d.l. n. 7 del 15 gennaio 2016 (art. 1)

    Richiamato dai ricorrenti nella prospettiva di modifiche/depinalizzazioni normative; la Corte non ha potuto accogliere la censura perché vertente su profili non devoluti con l'appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura di violazione di legge, ma la Corte lo considera non idoneo ad incidere sulla decisione quando le questioni non erano state appellate.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    "il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)."

    Riferito nel quadro del bilanciamento fra tutela della reputazione dell'imputato prosciolto e diritto del danneggiato al risarcimento: la Corte ricorda che l'accertamento della responsabilità civile in sede penale è autonomo rispetto alla verifica della fattispecie penale estinta per cause come la prescrizione.

  • art. 573 cod. proc. pen.

    Citato per richiamare l'applicazione delle regole probatorie del processo penale anche quando si procede all'accertamento del danno in sede penale.

  • art. 2043 cod. civ.

    Fondamento dell'illecito civile su cui si basa la richiesta di risarcimento: la Corte ricorda che il giudice deve accertare la responsabilità aquiliana anche se il reato penale è estinto.

  • Direttiva (UE) 2016/343 e d.lgs. n. 188/2021

    Richiamate nell'ambito delle tutele comunitarie sulla presunzione di innocenza e sulla reputazione; la Corte segnala che però la tutela del danneggiato al risarcimento è compatibile con la giurisprudenza costituzionale che ha bilanciato tali interessi.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 § 2 (Corte EDU - sentenza Pasquini c. San Marino)

    Invocata dai ricorrenti per la protezione reputazionale dopo proscioglimento; la Corte osserva che la CEDU condanna espressioni che configurino un'imputazione penale in sede civile dopo proscioglimento, ma non vieta l'accertamento civile del danno purché non si travalichi la tutela della presunzione di innocenza.

Massime di principio

  • La Cassazione non può decidere su questioni (capo di imputazione, effetti di depenalizzazione) che non sono state oggetto del gravame in appello: le censure devono rientrare nel devolutum.
  • La procura per proporre ricorso per cassazione è speciale e deve essere rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; una procura anteriore alla pubblicazione della sentenza rende inammissibile il ricorso e non è sanabile successivamente.
  • Un intervallo temporale consistente tra il decesso del presunto sottoscrittore e la data di sottoscrizione dichiarata è elemento fortemente probante della falsità della firma: il dato temporale può legittimamente fondare la conclusione di falsità.
  • L'estinzione del reato per prescrizione o altra causa non esclude automaticamente l'accertamento della responsabilità civile: il giudice può riconoscere l'obbligo risarcitorio ai danni, bilanciando il diritto del danneggiato e la tutela della reputazione dell'imputato.
  • Rilievi basati su pronunce CEDU o su esigenze di tutela della reputazione devono essere valutati insieme alla giurisprudenza costituzionale e alle norme nazionali di recepimento (d.lgs. n.188/2021): non sempre determinano esiti favorevoli al prosciolto in sede civile.
  • In procedura penale la valutazione della prova e la regolarità formale delle procure sono scrutinabili e possono determinare responsabilità civile anche quando la responsabilità penale sia estinta; perciò è cruciale documentare la titolarità del mandato e la corrispondenza temporale della procura.
  • Dal punto di vista processuale, le censure generiche o non specificamente illustrate sono generalmente inammissibili: occorre motivazione puntuale e riferita agli atti devoluti.

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