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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03836/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva determinato le somme da versare ai fini della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale. In cassazione il debitore ha articolato sei motivi: (1) violazione degli artt. 295, 512, 615 e 617 c.p.c. per avere il giudice ritenuto che, con l'opposizione agli atti avverso l'ordinanza di conversione, non fosse possibile contestare l'ammontare del credito; (2) violazione degli artt. 115 e 324 c.p.c. per avere considerato passata in giudicato una precedente sentenza del Tribunale di Vibo Valentia senza la certificazione di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere attribuito efficacia preclusiva a una sentenza resa in opposizione all'esecuzione, sostenendo che quel giudizio avesse oggetto diverso rispetto all'opposizione agli atti proposta contro l'ordinanza ex art. 495 c.p.c.; (4) nullità per motivazione incomprensibile o contraddittoria sulla contestazione relativa alla quantificazione dei compensi professionali liquidati al procedente; (5) ulteriore nullità per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, ritenuta eccessiva e non spiegata, assumendo che il valore della causa fosse quello della sola eccedenza contestata; (6) violazione degli artt. 91, 10, 14, 17 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014 per avere il tribunale liquidato i compensi secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, pur trattandosi di controversia di valore di poco superiore a mille euro.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure, perché ha rilevato che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti adeguata e completa, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare, il ricorso non descriveva in modo sufficiente la domanda originaria di opposizione, le ragioni poste a base dell'opposizione, le conclusioni formulate, il contenuto della sentenza impugnata e gli elementi necessari per verificare le doglianze sul giudicato e sul valore della causa. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e, se fondato sul richiamo ad atti del processo, deve consentire alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda senza accedere ad altre fonti.

  • art. 495 c.p.c.

    L'ordinanza di conversione del pignoramento è il provvedimento oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi nella vicenda esaminata.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi deve essere costruita e narrata con riferimento alle contestazioni mosse all'atto esecutivo impugnato; nel caso concreto la Corte rileva l'insufficiente esposizione del contenuto dell'opposizione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'ammontare del credito, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 512 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo dal ricorrente, senza esame nel merito.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo dal ricorrente, senza esame nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'affermazione di giudicato in assenza di certificazione di cancelleria.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di passaggio in giudicato della sentenza precedente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma che richiede la certificazione di cancelleria per attestare il passaggio in giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia del giudicato; la Corte osserva che la verifica sarebbe stata possibile solo con una compiuta esposizione del thema decidendum e del contenuto della precedente decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà di motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo sulla liquidazione delle spese.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo ai fini della determinazione del valore della causa.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo ai fini della determinazione del valore della causa.

  • art. 17 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo ai fini della determinazione del valore della causa.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel sesto motivo sulla liquidazione dei compensi professionali secondo gli scaglioni tariffari.

  • art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel sesto motivo sulla liquidazione dei compensi professionali secondo il valore della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone in modo chiaro e sufficiente i fatti di causa, le domande proposte, le difese delle parti, lo sviluppo del processo e le ragioni della decisione impugnata, così da consentire alla Corte il controllo delle censure senza dover consultare autonomamente gli atti di merito.
  • Nelle impugnazioni per cassazione non basta un richiamo frammentario agli atti: quando i motivi dipendono dal contenuto di precedenti domande o decisioni, il ricorrente deve ricostruire puntualmente il thema decidendum e il contenuto dei provvedimenti rilevanti, altrimenti la Corte non può verificare la portata del giudicato o delle preclusioni dedotte.
  • Ai fini della censura sulla liquidazione delle spese o dei compensi, il ricorrente deve indicare con precisione il valore effettivo della controversia e gli importi concretamente contestati; in mancanza, non è possibile valutare la correttezza dello scaglione tariffario applicato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, che la Corte non esamini le censure di merito e dia atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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