Cassazione Penale, Sentenza n. 26854/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione della prescrizione di permanenza in casa (obbligo di soggiorno dalle ore 20:00 alle 07:00) prevista a seguito dell'applicazione della sorveglianza speciale: era stato colto fuori dall'abitazione la notte del 26 dicembre 2021 alle ore 01:00 circa. L'impugnazione si fondava su due motivi: 1) vizio di motivazione circa la configurabilità del reato e in particolare del dolo, denunciando che la Corte d'appello si era limitata a richiamare la motivazione del primo grado e ad accogliere mere supposizioni della polizia giudiziaria senza fornire argomentazione autonoma; 2) vizio di motivazione nella negativa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p., per avere la Corte merite richiamato i precedenti dell'imputato senza valutare compiutamente la condotta, la non abitualità del comportamento e l'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la doglianza non ha adeguatamente confrontato la giurisprudenza di legittimità che ammette il rinvio per relationem quando vi sia doppia conforme affermazione di responsabilità e non ha contestato specificamente il contenuto della motivazione di secondo grado, la quale si è espressa in termini coerenti e non manifestamente illogici sull'accertamento dell'assenza dall'abitazione in fascia notturna. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: benché la Corte territoriale non abbia sviluppato una trattazione approfondita sul requisito dell'abitualità secondo i parametri della giurisprudenza, ha comunque svolto il giudizio ex art. 133 c.p. e motivato il diniego dell'art. 131-bis ritenendo l'offesa non caratterizzata da tenuità, anche per la mancanza di giustificazioni da parte dell'imputato e per le modalità dell'allontanamento notturno, non minimale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma che riguarda le misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale) e le relative prescrizioni; la violazione dell'obbligo di soggiorno notturno ha formato la base del reato contestato.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede una valutazione complessa e congiunta degli indici di cui all'art. 133 c.p. e la verifica della non abitualità del comportamento.
Fornisce i criteri per valutare la tenuità della condotta (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo), criteri che il giudice di merito deve applicare nel giudizio ex art. 131-bis.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi dei motivi in cassazione; il ricorso deve essere riassunto nei limiti previsti e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
Regola la trattazione in pubblica udienza nella Corte di cassazione; menzionato in relazione all'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale.
art. 27 Cost.
Riferimento al principio della presunzione di non colpevolezza, invocato quale parametro interpretativo per evitare che denunce o precedenti di polizia, privi di accertamento, compromettano automaticamente la concessione della non punibilità per tenuità.
Massime di principio
- Una censura in Cassazione deve essere specifica e confrontare concretamente le argomentazioni delle decisioni di merito; attacchi generici alla motivazione sono spesso inammissibili.
- Se la sentenza di appello integra e richiama organicamente la motivazione del primo grado (doppia conforme), la Corte di cassazione può valutare il complesso motivazionale per relationem; il ricorrente deve dimostrare incongruenze specifiche in tale complesso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che il giudice di merito effettui un giudizio articolato ex art. 133 c.p. su modalità, grado di colpevolezza e danno/pericolo; la non abitualità del comportamento è presupposto ostativo che richiede l'accertamento, anche incidentale, di almeno altri due illeciti della stessa indole.
- I precedenti di polizia o denunzie non sono di per sé sufficienti a escludere l'art. 131-bis: il giudice deve verificare il contenuto fattuale delle segnalazioni e gli esiti procedurali prima di ritenere sussistente l'abitualità.
- Nelle violazioni di prescrizioni con obbligo di permanenza notturna, l'assenza notturna senza giustificazioni e le modalità dell'allontanamento possono essere valutate come non minime, rendendo difficoltosa l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità.
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