Cassazione Civile, Ordinanza n. 34964/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno 2007 con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile della contribuente ai fini IRPEF e addizionali, ritenendo incoerente il tenore di vita rispetto ai redditi dichiarati. La CTR del Lazio aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo non sufficiente la prova contraria offerta: in particolare, aveva escluso che fossero provati disinvestimenti di titoli utili a giustificare le spese, aveva valorizzato accrediti sul conto corrente come verosimilmente destinati a nuovi investimenti e aveva negato prova adeguata sulle spese per l'abitazione familiare. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, omessa e/o insufficiente motivazione e nullità della sentenza per mancata pronuncia su varie eccezioni e questioni di merito; con il secondo motivo, violazione degli artt. 53 Cost. e 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova dell'effettivo impiego delle somme per le spese contestate, mentre sarebbe bastata la dimostrazione della disponibilità di risorse e della capacità reddituale, anche per i disinvestimenti e per gli importi accreditati sul conto corrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di localizzazione delle questioni nei gradi di merito. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo: ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, la CTR non avrebbe dovuto fermarsi alla sola constatazione che i disinvestimenti dei titoli risalissero al 2005, ma avrebbe dovuto verificare se la disponibilità di tali titoli fino a quell'anno potesse giustificare, per presunzione e prova contraria, anche gli esborsi degli anni successivi; analogamente, non era corretta la valutazione dell'onere probatorio relativo agli accrediti sul conto corrente del 2007. È stata invece ritenuta generica e infondata la censura sul contributo del coniuge alle spese dell'abitazione familiare, così come infondata la doglianza di incostituzionalità dell'art. 38 d.P.R. 600/1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva; il contribuente può superarla con prova documentale contraria circa la provenienza non reddituale o esente delle somme e, per gli incrementi patrimoniali, non è richiesto di provare il nesso causale diretto tra reddito dichiarato e singole spese, ma la disponibilità, entità e durata delle risorse giustificative.
art. 53 Cost.
La disciplina dell'accertamento sintetico è ritenuta compatibile con il principio di capacità contributiva, perché lascia al contribuente la possibilità di provare che il maggior reddito accertato è inesistente o derivante da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità dei motivi, con chiara individuazione delle censure e delle ragioni del loro fondamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve investire specificamente l'erronea applicazione della norma sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale va dedotto in modo preciso, distinguendo le censure di nullità da quelle di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale richiede l'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente trascurato, non essendo sufficiente una critica generica della decisione.
È richiamato dalla ricorrente come parametro del dedotto omesso esame/omessa pronuncia.
È richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito motivazionale della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o indici di capacità contributiva previsti dalla legge integra una presunzione legale relativa che esonera l'Amministrazione da ulteriori prove sulla capacità reddituale, salvo la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente non può limitarsi alla mera esistenza astratta di somme o redditi ulteriori, ma deve riguardare elementi documentali idonei a dimostrare l'effettiva disponibilità, l'entità e la durata del possesso delle risorse che si assumono destinate a coprire le spese contestate.
- Quando l'accertamento sintetico riguarda incrementi patrimoniali, il contribuente non deve dimostrare in modo puntuale il nesso eziologico tra ciascun reddito e ciascuna spesa, ma deve fornire una prova documentale della provenienza non reddituale o comunque giustificativa delle somme impiegate.
- Nel ricorso per cassazione, le censure di motivazione o di nullità devono essere formulate con specificità, indicando i fatti decisivi, le questioni dedotte nei gradi di merito e la localizzazione processuale delle relative allegazioni; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La compatibilità costituzionale dell'accertamento sintetico non è esclusa dalla previsione di una presunzione legale, poiché il sistema consente al contribuente di vincere la presunzione mediante prova documentale contraria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →