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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda della società ricorrente, reputando inammissibili o infondate le censure proposte. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di distribuzione cinematografica originariamente collegato a contratti stipulati con soggetti terzi e da tre successivi accordi transattivi conclusi nell'ottobre 2010 tra le due società. La parte ricorrente sosteneva che la transazione fosse invalida perché avrebbe coinvolto diritti di un terzo non partecipante all'accordo; in primo grado aveva chiesto, in sostanza, la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla controparte, mentre nel giudizio di appello aveva censurato la decisione del Tribunale insistendo anche sulla nullità della transazione e sull'efficacia dei rapporti contrattuali sottostanti. La Corte di appello ha tuttavia ritenuto inammissibile il gravame perché la sentenza di primo grado aveva già qualificato la transazione come nulla, con conseguente preclusione dell'annullabilità, e l'appello non conteneva specifiche allegazioni idonee a spiegare perché, anche in presenza di nullità, la domanda restitutoria dovesse comunque essere accolta. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di nullità; errata interpretazione della domanda e della sua base contrattuale; omessa pronuncia sul giudicato esterno formatosi su altra sentenza che avrebbe accertato esistenza e validità dei contratti di distribuzione; erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. in punto di specificità dell'appello; contraddittorietà/apparente motivazione; errata applicazione delle norme sulla nullità della transazione e sugli effetti dei contratti sottostanti; omessa pronuncia sugli effetti della non contestazione; e, infine, censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che la Corte di merito aveva comunque esaminato la questione della nullità della transazione, che le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi fondata sulla genericità dell'appello e sulla mancata specificazione delle ragioni per cui la nullità della transazione avrebbe comunque imposto l'accoglimento della domanda, e che il giudicato esterno e gli altri profili evocati risultavano assorbiti o non pertinenti rispetto alla declaratoria di inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di merito aveva comunque esaminato la questione della nullità della transazione e si era pronunciato sulla sua rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai diversi numeri del motivo di ricorso, ma la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 1362, 1363, 1369 c.c.

    Le doglianze sull'interpretazione della domanda sono state respinte perché la Corte territoriale aveva correttamente individuato l'oggetto della pretesa, fermandosi però su una ragione processuale di inammissibilità dell'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava in fatto e in diritto le ragioni per cui la domanda potesse essere accolta nonostante la nullità della transazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata esclusa, ritenendo la motivazione della sentenza comprensibile e coerente nella parte in cui fondava il rigetto sulla genericità del gravame.

  • art. 156 c.p.c.

    È stata respinta la deduzione di nullità della sentenza per vizio motivazionale, mancando un effettivo deficit di motivazione riconoscibile ai sensi della norma.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è stata ritenuta conforme al parametro costituzionale di sufficienza e intelligibilità.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità della transazione, ma la Corte ha escluso che da tale nullità potesse discendere automaticamente l'accoglimento della pretesa restitutoria.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina contrattuale, senza che ciò scalfisse la ratio della decisione d'appello.

  • art. 1720 c.c.

    Evocato in relazione ai rapporti di mandato, ma ritenuto inconferente rispetto al decisum fondato sulla inammissibilità del motivo di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è stata reputata inammissibile perché non agganciata alla ratio decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di appello non è sufficiente sostituire una qualificazione giuridica dell'atto o della domanda con un'altra: occorre indicare specificamente, in fatto e in diritto, perché la diversa qualificazione dovrebbe comunque condurre al risultato richiesto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione, anche solo per dichiarare inammissibile o assorbita la relativa censura.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già assorbite o estranee al decisum.
  • La nullità di una transazione non determina automaticamente l'accoglimento della domanda restitutoria o sostanziale originaria, se la parte ricorrente non spiega quale effetto giuridico utile discenderebbe dalla nullità nel rapporto controverso.
  • La deduzione del giudicato esterno o della non contestazione non è utile se non incide sulla base argomentativa effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e non è censurabile in cassazione se il ricorrente contesta solo i presupposti giuridici della soccombenza senza scalfire l'accertamento della soccombenza stessa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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