Cassazione Civile, Ordinanza n. 17606/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società di persone operante nel settore della confezione su misura di vestiario, l'Ufficio recuperava a tassazione fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore estero e, sulla base dell'art. 5 TUIR, emetteva separati avvisi di accertamento IRPEF nei confronti dei due soci, in proporzione alle quote di partecipazione. La società non impugnava il proprio avviso, divenuto definitivo. I soci proponevano distinti ricorsi, deducendo sia vizi formali degli avvisi personali, sia contestazioni di merito sulla pretesa tributaria originaria. In cassazione censuravano la sentenza d'appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo tributario, sostenendo che il giudizio non poteva essere deciso senza la partecipazione della società, titolare dell'accertamento presupposto, e senza la riunione o integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia sull'accertamento del reddito di una società di persone e sulla conseguente imputazione per trasparenza ai soci sia inscindibile e richieda la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Poiché la società non era stata parte dei gradi di merito e i soci non avevano dedotto sole questioni personali, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, assorbendo il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, in diversa composizione, per un nuovo esame nel contraddittorio integrato tra società e soci.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone comporta l'automatica imputazione ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione, con effetti sul regime processuale di litisconsorzio necessario
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in presenza di controversie inscindibili tra società e soci deve essere integrato il contraddittorio; la sua mancanza determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la riunione dei giudizi può operare come strumento di ricomposizione del contraddittorio nei casi consentiti
richiamato quale presidio del contraddittorio tra le parti
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla ragionevole durata del processo
Massime di principio
- In materia di accertamento del reddito delle società di persone e di imputazione per trasparenza ai soci, la lite ha natura inscindibile quando investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, sicché società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari nel giudizio tributario comporta nullità assoluta dell'intero processo e della sentenza, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Nel giudizio di cassazione, la rimessione al primo giudice è necessaria quando non sia possibile una ricomposizione del contraddittorio mediante riunione dei giudizi già pendenti o decisi separatamente.
- La definitività dell'avviso emesso nei confronti della società non elimina il problema del litisconsorzio necessario nei giudizi promossi dai soci contro gli avvisi personali fondati sul medesimo accertamento presupposto.
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