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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08651/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna a mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda per il reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deduceva due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per erronea affermazione della responsabilità, sostenendo che non fosse provata la condotta di essersi posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante da stupefacenti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689 del 1981. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché la questione delle pene sostitutive non risultava specificamente devoluta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie e a una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo era insindacabile perché la motivazione di appello sul diniego delle attenuanti generiche era logica e coerente, mentre la censura sulle pene sostitutive era inammissibile poiché il tema non era stato specificamente devoluto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a base della condanna per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, richiamata come fatto contestato e confermato nei gradi di merito

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

  • art. 62-bis cod. pen.

    il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile quando sorretto da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato in relazione alle pene sostitutive della pena detentiva breve

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    le sanzioni sostitutive possono essere applicate in appello solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, nel rispetto del principio devolutivo

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato indirettamente nella disciplina delle pene sostitutive richiamata dall'art. 53

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione autonoma del compendio probatorio, né la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti può integrare un vizio di motivazione.
  • La censura che si limita a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta specificamente con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo non manifestamente illogico e coerente con gli elementi processuali.
  • La disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi opera in appello entro i limiti del principio devolutivo: il relativo tema deve essere stato specificamente devoluto nei motivi di appello, altrimenti non è deducibile in cassazione la mancata attivazione del meccanismo di avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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