Cassazione Penale, Ordinanza n. 08651/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna a mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda per il reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deduceva due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per erronea affermazione della responsabilità, sostenendo che non fosse provata la condotta di essersi posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante da stupefacenti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689 del 1981. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché la questione delle pene sostitutive non risultava specificamente devoluta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie e a una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo era insindacabile perché la motivazione di appello sul diniego delle attenuanti generiche era logica e coerente, mentre la censura sulle pene sostitutive era inammissibile poiché il tema non era stato specificamente devoluto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, richiamata come fatto contestato e confermato nei gradi di merito
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile quando sorretto da motivazione logica e coerente con le emergenze processuali
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in relazione alle pene sostitutive della pena detentiva breve
le sanzioni sostitutive possono essere applicate in appello solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, nel rispetto del principio devolutivo
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato indirettamente nella disciplina delle pene sostitutive richiamata dall'art. 53
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione autonoma del compendio probatorio, né la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti può integrare un vizio di motivazione.
- La censura che si limita a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta specificamente con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo non manifestamente illogico e coerente con gli elementi processuali.
- La disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi opera in appello entro i limiti del principio devolutivo: il relativo tema deve essere stato specificamente devoluto nei motivi di appello, altrimenti non è deducibile in cassazione la mancata attivazione del meccanismo di avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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