Cassazione Penale, Sentenza n. 15882/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia in carcere. Il ricorrente deduce quattro censure: (1) insufficienza di gravi indizi per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1), per supposta mancata considerazione di elementi favorevoli alla sua estraneità (assenza di elementi diretti, mancata partecipazione a un summit, esclusione dalla gestione delle scommesse, incertezza identificativa come "Ciccio Di Palo", ecc.); (2) insufficienza di gravi indizi per l'associazione dedita alla gestione delle scommesse illegali e relativo reato scopo (capi 11 e 12), per l'assenza di prove specifiche della sua operatività nel sistema delle scommesse; (3) insufficienza di gravi indizi in relazione alle vicende estorsive (capi 13, 14 e 15), con richiamo alla natura di "chiamata di reità de relato" delle intercettazioni tra terzi e alla mancanza di riscontri esterni; (4) errata applicazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. e violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari, contestando il pericolo di reiterazione e la necessità della misura custodiale più grave.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi e le argomentazioni sulla carenza di grave indizio per i reati di associazione mafiosa (capo 1) e per l'associazione dedita alle scommesse illegali e il relativo reato scopo (capi 11 e 12), ritenendo adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: intercettazioni e contesto investigativo dimostravano l'operatività del clan Russo, la riconducibilità del Tufano al gruppo (anche per riferimenti nominali e professionali nelle conversazioni) e contributi concreti, anche se non necessariamente di vertice, nella gestione delle scommesse e in condotte connesse (es. richieste di pagamento a Mario Ammirati). Ha però accolto parzialmente il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente ai capi 14 e 15 (relativi alle vicende estorsive contro Salvatore Buonocore), rilevando che, pur essendo il Tufano coinvolto nelle conversazioni, le intercettazioni dimostrano piuttosto un intervento volto a bloccare/sospendere la pretesa estorsiva e non fornirebbero adeguata prova di un contributo alla consumazione dell'estorsione o del relativo versamento riconducibile al Tufano; per tali capi la Cassazione ha disposto rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto. La doglianza relativa all'art. 275 comma 3 è stata ritenuta generica e non idonea a superare la presunzione di necessità della custodia, considerata connessa alla posizione investigativa e ai precedenti del ricorrente.
Norme richiamate
cfr. contestazione per associazione di stampo mafioso (capo 1) e aggravazioni correlate
La norma è richiamata quale presidio aggravante per la qualificazione dell'associazione come di stampo mafioso; la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio (intercettazioni, ruoli e dinamiche di clan) fosse coerente con gli elementi costitutivi dell'art. 416-bis.
art. 192, comma 2 e comma 3
La Corte osserva che le garanzie richieste dall'art. 192 comma 2 (per il giudizio di merito) non sono applicabili nella fase cautelare; inoltre non è automatica l'esigenza di riscontri esterni per le conversazioni intercettate tra terzi (comma 3): tali intercettazioni possono costituire prova diretta purché sia valutata la loro attendibilità e coerenza logica.
richiamato nel contesto dell'impugnazione
L'art. 273 è richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari: il rimedio è ammesso per vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per diversa rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
richiamato nell'ambito della valutazione delle esigenze cautelari
La disposizione instaura una presunzione di necessità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere per talune fattispecie e profili personali: la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dalle censure generiche del ricorrente, considerati i gravi indizi residui e i precedenti.
citato in relazione all'aggravante per estorsione
La norma è richiamata rispetto al precedente specifico del ricorrente per estorsione aggravata, rilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura cautelare.
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
menzionato in motivazione comparativa con art. 192
Citato per sottolineare la diversa misura e soglia probatoria richiesta nella fase cautelare rispetto al giudizio di merito; la Corte richiama orientamenti che distinguono i criteri valutativi.
Massime di principio
- In sede cautelare il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" richiede una valutazione meno stringente rispetto al giudizio di merito: non è necessario rispettare i criteri dell'art. 192 comma 2 come nel processo di merito.
- Le conversazioni intercettate tra terzi possono costituire prova diretta idonea a fondare gravi indizi se il loro contenuto è attendibile, coerente e i partecipanti hanno titolo a conoscere le circostanze riferite; non è sempre richiesta una ulteriore corroborazione esterna come per le dichiarazioni rese formalmente all'autorità.
- L'identificazione dell'indagato nelle intercettazioni (uso del nome, diminutivo, riferimenti professionali o familiari) rafforza l'affidabilità dell'attribuzione e contrasta eccezioni di possibile scambio identificativo.
- Le dichiarazioni in conversazioni "di reato de relato" devono essere valutate nella loro attendibilità: esse possono essere utili se inserite in un quadro indiziario complessivo coerente, ma se indicano solo supposizioni non corroborate possono risultare insufficienti per la custodia cautelare.
- Un intervento volto a bloccare o sospendere una pretesa estorsiva, emerso dalle intercettazioni, può non costituire un contributo alla consumazione dell'estorsione e dunque non integra automaticamente responsabilità estorsiva; occorre ricostruire il ruolo concreto e l'eventuale vantaggio patrimoniale conseguente.
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato a vizi di diritto o manifesta illogicità motivazionale: non è consentita una rinnovata valutazione di merito degli elementi probatori già ponderati dal giudice del riesame.
- Se la prova è parziale o inconcludente per determinati capi, la strada corretta è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio su quei capi, preservando la misura cautelare sugli altri reati adeguatamente motivati.
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