Cassazione Civile, Ordinanza n. 19855/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di accise sul gasolio per autotrazione indebitamente rimborsate a una società che gestiva servizi di trasporto di persone nel territorio torinese, anche mediante servizi di linea c.d. atipici, non contributi e svolti in forma privatistica. L’Ufficio aveva emesso avviso di pagamento e sanzione perché riteneva che tali servizi non rientrassero nel trasporto pubblico locale ai sensi della normativa agevolativa applicabile ratione temporis. La CTR aveva invece accolto l’appello della società, valorizzando la riconducibilità dei servizi alla nozione di trasporto pubblico e, in ogni caso, l’asserita incompatibilità dell’interpretazione restrittiva dell’Ufficio con la direttiva 2003/96/CE. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 5, comma 2, d.l. n. 452/2001, 24-ter d.lgs. n. 504/1995 e della normativa di settore sul trasporto pubblico locale, sostenendo che il contratto di servizio è elemento imprescindibile e che i servizi atipici autorizzati in libero mercato non vi rientrano; 2) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/96/CE e della normativa UE richiamata, deducendo che la direttiva non impone di estendere l’agevolazione a qualsiasi trasporto di persone, ma consente agli Stati membri di limitare il beneficio al trasporto regolare di passeggeri, nel rispetto della parità di trattamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati in fatto e in diritto gli argomenti della CTR, ha accolto congiuntamente i due motivi del ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. La Corte ha affermato che i servizi di linea c.d. atipici, gestiti in forma privatistica, non contributivi e non affidati tramite contratto di servizio, non rientrano nella nozione di servizio di trasporto pubblico locale prevista dal d.lgs. n. 422/1997 richiamata dalla disciplina agevolativa; inoltre, ha chiarito che l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE non impedisce una normativa nazionale che riconosca l’aliquota ridotta solo per il trasporto regolare di passeggeri, escludendo quello occasionale o atipico, purché sia rispettato il principio di parità di trattamento.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, lett. b), d.l. n. 452/2001
"alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997"
La riduzione dell’accisa spetta solo alle imprese che rientrano nei servizi di trasporto pubblico individuati dalla normativa di settore; non si estende ai servizi di linea atipici svolti in forma privatistica senza contratto di servizio.
art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995
"gasolio commerciale utilizzato come propellente"
La disposizione è sostanzialmente analoga alla disciplina previgente e non impone di ricomprendere ogni trasporto di persone; il beneficio può essere limitato al trasporto regolare di passeggeri.
artt. 1, 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997
Il servizio di trasporto pubblico locale richiede programmazione pubblica, affidamento mediante procedure concorsuali e regolazione tramite contratto di servizio; tali elementi mancano nei servizi di linea atipici autorizzati in libero mercato.
art. 7 direttiva 2003/96/CE
Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio e possono limitare l’aliquota ridotta al trasporto regolare di passeggeri, senza violare il diritto dell’Unione, purché siano rispettati i livelli minimi e la parità di trattamento.
Direttiva 118/2008/CE
I considerandi richiamati dalla CTR sono stati ritenuti inconferenti perché contengono principi generali sulle accise, non condizioni specifiche per il riconoscimento dell’agevolazione in esame.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 87, comma 1, d.lgs. n. 285/1992
La nozione di trasporto regolare richiede corse verso destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone.
artt. 3 e 41 Cost.
Richiamati nella motivazione in relazione alla successiva giurisprudenza costituzionale, ma non decisivi per la soluzione della controversia.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni sull’accisa del gasolio per il trasporto di persone, occorre verificare in concreto se l’attività rientri nella nozione legale di trasporto pubblico locale o regolare, non essendo sufficiente una generica autorizzazione amministrativa o la mera utilizzazione del gasolio per un servizio di trasporto.
- Il contratto di servizio e l’affidamento mediante procedure pubbliche costituiscono elementi qualificanti del trasporto pubblico locale nella disciplina del d.lgs. n. 422/1997; in loro assenza, servizi di linea gestiti in regime privatistico e rivolti a categorie determinate di utenti non possono essere automaticamente equiparati al trasporto pubblico locale.
- L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE non impone una lettura estensiva dell’agevolazione fiscale fino a ricomprendere qualsiasi trasporto di passeggeri: gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel limitare l’aliquota ridotta al solo trasporto regolare, purché rispettino i livelli minimi armonizzati e il principio di parità di trattamento.
- La comparazione ai fini del principio di parità di trattamento va compiuta verificando se le prestazioni considerate rispondano alle medesime esigenze del consumatore medio; il trasporto regolare e quello occasionale di passeggeri non sono, di regola, servizi simili sotto questo profilo.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una falsa ricostruzione della disciplina di settore e del perimetro dell’agevolazione fiscale, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19805/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19806/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →