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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33446/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per i reati previsti dagli artt. 385 e 496 c.p. e dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'unico motivo denunciava la mancanza o l'apparenza della motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui all'art. 496 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo privo della necessaria specificità, poiché l'impugnazione non si confrontava con l'argomentazione posta a fondamento della condanna: dagli atti risultava che l'imputato era stato identificato dagli operanti soltanto dopo lo svolgimento di accertamenti, e non immediatamente perché già noto agli stessi, come invece sostenuto in modo assertivo nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, rilevando che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, da questa espressamente richiamata. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma relativa al reato per il quale era stata confermata la condanna; il testo non espone ulteriori considerazioni interpretative.

  • art. 496 c.p.

    Norma relativa al reato per il quale era stata confermata la condanna e rispetto al quale il ricorrente contestava l'esclusione della particolare tenuità del fatto.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma relativa a un ulteriore reato oggetto della condanna confermata; il testo non espone ulteriori considerazioni interpretative.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto era invocata con riferimento al reato di cui all'art. 496 c.p.; la Corte non ne esamina il merito, dichiarando il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza senza confrontarsi puntualmente con il concreto percorso argomentativo posto a fondamento della decisione.
  • Quando il ricorrente sostiene in modo meramente assertivo una ricostruzione dei fatti diversa da quella considerata dai giudici di merito, senza indicare elementi idonei a confutare tale ricostruzione, la censura non soddisfa il requisito di specificità.
  • La contestazione dell'esclusione della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con le ragioni specificamente utilizzate dal giudice di merito per negarla; in mancanza, il relativo motivo è inammissibile senza necessità di esame nel merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieViolazione degli obblighi di assistenza familiareImpugnazioniDetenzione di armiCause di non punibilità
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penaleArmiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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