Cassazione Penale, Ordinanza n. 33429/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della giustizia)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Benevento di esecuzione della misura di prevenzione già disposta della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con un unico motivo ha denunciato l'inesistenza o l'apparenza della motivazione del decreto impugnato e, genericamente, la violazione di legge. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva indicato analiticamente gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, escludendo così l'apparenza della motivazione. Ha inoltre ritenuto generica la deduzione di violazione di legge e non consentita, nel procedimento di prevenzione, la denuncia del vizio di motivazione in senso ordinario, essendo il ricorso per cassazione limitato alla violazione di legge; è denunciabile soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, che nel caso concreto non ricorre.
Norme richiamate
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui era stata ordinata l'esecuzione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla violazione di legge.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Concorre a delimitare i vizi deducibili in cassazione nel procedimento di prevenzione, escludendo il vizio ordinario di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione previsto in via generale dal codice di rito non è deducibile nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussista colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; non è deducibile il vizio ordinario di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Nel procedimento di prevenzione è denunciabile soltanto una motivazione inesistente o meramente apparente, non anche una motivazione ritenuta insufficiente, illogica o non condivisibile.
- La motivazione non è apparente quando il provvedimento indica analiticamente gli elementi di fatto sui quali fonda la decisione e consente di comprenderne il percorso argomentativo.
- Una deduzione generica di violazione di legge non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione e può determinarne l'inammissibilità.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso, imputabile a colpa del ricorrente, giustifica, oltre alla condanna alle spese processuali, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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