Cassazione Penale, Ordinanza n. 33430/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per cinque delitti aggravati di furto in abitazione o in luogo di privata dimora, ai sensi dell'art. 624-bis c.p. L'unico motivo denunciava la violazione degli artt. 132 e seguenti c.p., 530, comma 2, c.p.p., 624 e 624-bis c.p., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente contestava, da un lato, la valutazione della responsabilità e, dall'altro, la qualificazione dei fatti come commessi in luogo di privata dimora; deduceva inoltre che la decisione di primo grado sarebbe stata fondata sull'erronea indicazione della pena riportata nella sentenza d'appello. La Corte ha rilevato che l'errore materiale relativo alla pena inflitta in primo grado — indicata nella motivazione d'appello come sette mesi di reclusione ed euro 750 di multa, anziché cinque anni e otto mesi di reclusione ed euro 2.600 di multa — non dimostrava alcuna effettiva incidenza sulla decisione, poiché la motivazione d'appello esponeva in modo autonomo, congruo e logico gli elementi posti a fondamento della conferma. La censura relativa al luogo di privata dimora era generica e non consentiva di individuare a quale dei delitti contestati si riferisse. Quanto all'identificazione dell'imputato quale autore dei fatti, il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza, che aveva valorizzato anche le riprese video, e prospettava soltanto una diversa valutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto irrilevante l'erronea indicazione, nella motivazione della sentenza d'appello, della pena inflitta in primo grado, poiché la decisione risultava fondata su un apparato argomentativo più ampio e coerente. Ha inoltre rilevato che le censure sulla qualificazione dei luoghi e sull'identificazione dell'autore non erano specifiche né adeguatamente confrontate con la motivazione impugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione di merito. Per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
La condanna riguardava delitti aggravati riconducibili al furto in abitazione o in luogo di privata dimora; la Corte ha ritenuto generica la censura relativa alla sussistenza del luogo di privata dimora.
Richiamato tra le norme la cui violazione era dedotta nel ricorso.
Richiamati in relazione alle doglianze sul trattamento sanzionatorio; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla prova della responsabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti la qualificazione dei fatti senza indicare a quale specifico episodio o capo d'imputazione la censura si riferisca.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del compendio probatorio o un alternativo apprezzamento dei fatti, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia esaminato gli elementi di prova e si sia confrontata con essi in modo congruo e logico.
- La censura relativa all'identificazione dell'autore del reato è generica quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori da questa valorizzati, comprese eventuali riprese video.
- Un errore materiale nella motivazione relativo all'indicazione della pena irrogata in primo grado non determina di per sé l'annullamento della sentenza quando l'apparato motivazionale complessivo dimostri che il giudice abbia effettivamente considerato le sanzioni applicate e abbia fondato la decisione su una valutazione autonoma e coerente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità dipenda da colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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