Cassazione Penale, Ordinanza n. 33432/2026 del 14/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 19 novembre 2024. La Corte territoriale, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti del primo imputato per i reati di cui agli artt. 223 della legge fallimentare e 416 c.p., contestati al capo G, e aveva confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione, nei confronti di entrambi gli imputati, per i reati di cui agli artt. 483 e 640-bis c.p. e agli artt. 2, 8 e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ai capi I e L. Il primo imputato ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. relativamente ai capi I e L, nonché la violazione di legge per la mancata assoluzione con riferimento al capo G. La seconda imputata ha dedotto la violazione di legge per l’omessa assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. relativamente ai capi I e L. I ricorrenti sostenevano che dagli atti emergesse in modo evidente l’insussistenza dei fatti, la loro mancata commissione o l’assenza di rilevanza penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente escluso la possibilità di pronunciare un’assoluzione nel merito, rilevando, quanto al capo G, che non era possibile escludere in modo completo e univoco condotte distrattive, considerata la pluralità dei rapporti bancari e la non chiara destinazione delle poste, né escludere la bancarotta documentale sulla base delle modalità di rinvenimento delle scritture e della necessità di verificare se esse consentissero la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Quanto ai capi I e L, erano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, anche tecnici, per escludere la sussistenza dei reati e, con riferimento alla seconda imputata, per verificare la sua eventuale responsabilità anche in relazione al ruolo formalmente rivestito nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, in presenza della prescrizione, l’assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. fosse possibile soltanto quando l’innocenza risultasse evidente e immediatamente ricavabile dagli atti, senza ulteriori valutazioni o approfondimenti probatori. Nel caso concreto tale evidenza non sussisteva, poiché permanevano profili da verificare in relazione alle condotte distrattive, alla bancarotta documentale, ai reati contestati ai capi I e L e alla responsabilità della seconda imputata. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno, o comunque per ciascun ricorrente secondo quanto disposto, alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
in presenza di una causa di estinzione del reato, l’assoluzione può essere pronunciata quando dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato
L’assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di estinzione soltanto quando la causa assolutoria emerga in modo evidente, immediato e non contestabile dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma richiamata quale titolo dei reati fallimentari prescritti contestati al capo G; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
Norma richiamata quale titolo del reato associativo prescritto contestato al capo G; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
Norma richiamata quale titolo di uno dei reati prescritti contestati ai capi I e L; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
Norma richiamata quale titolo di uno dei reati prescritti contestati ai capi I e L; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
Norma richiamata tra i titoli dei reati tributari prescritti contestati ai capi I e L; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
Norma richiamata tra i titoli dei reati tributari prescritti contestati ai capi I e L; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata tra i titoli dei reati tributari prescritti contestati ai capi I e L; la sentenza non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può pronunciare assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. solo se l’insussistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell’imputato o l’irrilevanza penale risultano evidenti, immediate e non contestabili dagli atti.
- L’imputato che ricorre per cassazione contro una sentenza dichiarativa della prescrizione, senza rinunciare alla prescrizione, deve indicare specifici elementi dai quali emerga in modo evidente una delle cause di assoluzione previste dall’art. 129, comma 2, c.p.p.; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Non è consentito sostituire la declaratoria di prescrizione con un’assoluzione nel merito quando per escludere il reato o la responsabilità siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, anche di natura tecnica, o valutazioni non immediatamente ricavabili dagli atti.
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