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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva confermato la sua condanna per diffamazione, con statuizioni civili. Il primo motivo denunciava il mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica e la violazione dell'art. 51 c.p.; il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo motivo contestava la sussistenza degli elementi costitutivi della diffamazione; il quarto motivo riguardava la condanna al risarcimento del danno. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza d'appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione era ammesso esclusivamente per violazione di legge. I motivi primo, terzo e quarto, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione della motivazione e del compendio probatorio, quindi erano non consentiti. Il primo motivo è stato comunque ritenuto manifestamente infondato anche nel merito, poiché l'espressione utilizzata costituiva un gratuito attacco personale, riferito in particolare alla professionalità della persona offesa, e non era coperta dal diritto di critica. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la dedotta violazione di legge nei motivi primo, terzo e quarto, ravvisando censure sostanzialmente dirette contro la motivazione e una richiesta di rivalutazione delle prove, non consentite nel giudizio di legittimità instaurato contro una sentenza d'appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diritto di critica, poiché l'espressione contestata era un gratuito attacco personale alla professionalità della persona offesa, e quello relativo all'art. 131-bis c.p., la cui applicazione è esclusa nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; non sono ammesse censure che, sotto tale veste, contestino la motivazione o sollecitino una rivalutazione delle prove.

  • art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Concorre a delimitare i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 51 c.p.

    Il diritto di critica non scrimina l'espressione che si risolva in un gratuito attacco personale, in particolare quando investa la professionalità della persona offesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace sono deducibili soltanto violazioni di legge; è inammissibile il motivo che, pur qualificato come violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione dei fatti, la motivazione o la valutazione delle prove.
  • Il diritto di critica non scrimina un'espressione che ecceda la contestazione delle condotte o delle qualità professionali e si traduca in un gratuito attacco personale alla persona offesa.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. non si applica ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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