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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33428/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Napoli applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente in ordine all'attualità della pericolosità sociale. Con il secondo motivo ha dedotto i medesimi vizi, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe effettuato un adeguato bilanciamento tra la pericolosità sociale presunta e gli elementi concreti di reinserimento sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure di violazione di legge, rilevando che il provvedimento impugnato aveva applicato correttamente i parametri legali relativi all'attualità della pericolosità sociale, sulla base di specifici fatti dimostrativi, tratti anche da procedimenti ancora pendenti. Quanto alle censure motivazionali, la Corte ha osservato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile soltanto nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Tale situazione non ricorreva, mentre il ricorso prospettava il vizio in modo assertivo.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge

    La disposizione delimita il sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione alla violazione di legge.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011

    il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge

    La norma conferma il limite del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nel procedimento di prevenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione ordinariamente previsto dalla disposizione non è deducibile autonomamente nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, in forza degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159/2011.
  • Nel procedimento di prevenzione non è deducibile il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; è invece censurabile la motivazione soltanto quando sia inesistente o meramente apparente.
  • La deduzione assertiva dell'inesistenza o apparenza della motivazione non è sufficiente: il provvedimento è adeguatamente motivato quando espone un iter argomentativo riconoscibile sui presupposti della misura.
  • Ai fini dell'applicazione della sorveglianza speciale, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta da specifici fatti dimostrativi, anche risultanti da procedimenti penali ancora pendenti, secondo la valutazione effettuata dal giudice della prevenzione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia evidente e imputabile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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