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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33433/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorsi separati per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, che aveva assolto gli imputati da uno dei capi di imputazione per non aver commesso il fatto, riqualificato un altro capo nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico mediante uso di atto falso, in relazione alle falsità materiali e ideologiche indicate nella contestazione, rideterminato in senso più favorevole le pene e confermato nel resto l'affermazione di responsabilità. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sulle statuizioni di condanna, violazione di legge in ordine alla commisurazione della pena e, con altro difensore, carenza o apparenza della motivazione, manifesta illogicità, violazione dei criteri legali di valutazione della prova e vizi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il secondo ricorrente ha denunciato carenza o apparenza della motivazione, violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e vizio motivazionale sull'identificazione dell'imputato, violazione della disciplina delle attenuanti generiche e violazione dei criteri di commisurazione della pena. Il terzo ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi generici, assertivi, manifestamente infondati o diretti a ottenere una rivalutazione del merito e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza una rituale denuncia di travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, poiché fondata su specifici elementi probatori e su un ragionamento effettivo; che le censure sulla prova si limitassero a richiamare i motivi d'appello o a prospettare una diversa lettura dei dati, senza dedurre correttamente il travisamento della prova; che il diniego delle attenuanti generiche fosse congruamente motivato mediante il richiamo ai precedenti, alla determinazione a delinquere e agli altri elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; e che le doglianze sulla pena fossero generiche, a fronte di pene base inferiori al medio edittale e di aumenti contenuti per la continuazione. Le memorie difensive non hanno modificato tali conclusioni. All'inammissibilità è conseguita la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di impugnazioni evidentemente inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione è apparente solo quando il ragionamento giudiziale sia fittizio o sostanzialmente inesistente, perché avulso dalle risultanze processuali, meramente generico, apodittico o privo di efficacia dimostrativa.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Le censure sulla prova indiziaria devono confrontarsi specificamente con i criteri legali di valutazione; non è sufficiente proporre una lettura alternativa degli elementi acquisiti.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Richiamato nella riqualificazione del reato contestato al capo B).

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nella riqualificazione del reato contestato al capo B).

  • art. 489 c.p.

    Richiamato quale fattispecie risultante dalla riqualificazione del capo B), in relazione alle falsità indicate nella contestazione.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato quale norma cui la riqualificazione del capo B) si riferisce.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato quale norma cui la riqualificazione del capo B) si riferisce.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e risulta adeguatamente motivato quando siano indicati gli elementi ritenuti prevalenti, tra quelli considerabili ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Consente di valutare, ai fini delle attenuanti generiche e della pena, gli elementi relativi alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, inclusi i precedenti e la determinazione a delinquere.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Gli aumenti per la continuazione sono stati ritenuti contenuti e non specificamente censurati.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    L'avviso relativo alla causa di inammissibilità formulata nella fase preliminare esprime un giudizio orientativo e non vincola il collegio della settima sezione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice espone gli specifici elementi probatori posti a fondamento della decisione e sviluppa un ragionamento effettivo, anche se la parte ne contesta la sufficienza o la persuasività.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a richiamare le doglianze formulate in appello senza articolare una critica specifica alla decisione impugnata.
  • La censura relativa alla prova non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura degli elementi acquisiti o di una ricostruzione alternativa dei fatti; il travisamento della prova deve essere dedotto ritualmente e con specificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica gli elementi, tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., ritenuti decisivi, potendo valorizzare precedenti penali e determinazione a delinquere.
  • La doglianza sulla commisurazione della pena è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che abbia indicato gli elementi considerati e applicato una pena base inferiore al medio edittale con aumenti contenuti.
  • L'indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza della causa di inammissibilità rilevata nella fase preliminare costituisce un giudizio sintetico, preliminare e non vincolante per il collegio chiamato a decidere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiContinuazione

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