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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40486/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato l'opposizione al provvedimento di rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Pompili sosteneva di aver allegato all'istanza l'attestazione ISEE, la dichiarazione ex art. 46 d.P.R. n.445/2000 sulla composizione del nucleo familiare e un'autocertificazione reddituale con reddito proprio e del nucleo pari a zero, ritenendo che l'istanza avesse tutti i requisiti richiesti dalla normativa sul gratuito patrocinio; inoltre contestava che non fosse richiesta prova ulteriore in caso di reddito pari a zero e richiamava il potere del magistrato, ex art. 96 d.P.R. n.115/2002, di far svolgere verifiche alla Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali: l'impugnazione era stata depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione applicando le modalità del codice di procedura civile, mentre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal Collegio, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole processuali del rito penale e il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.; l'inosservanza delle modalità di presentazione ha comportato l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 aprile 2002, n.115

    art. 79, comma 1; art. 79, comma 3; art. 96; art. 99

    Le norme disciplinano i requisiti documentali e le modalità dell'istanza per il gratuito patrocinio; la Corte evidenzia che, benché sia questione di merito la valutazione dell'attestazione ISEE e delle dichiarazioni allegate, la criticità decisiva riguarda le regole procedurali sul deposito impugnatorio (art. 99 regola i termini dell'impugnazione). L'art. 96 costituisce base per le verifiche d'ufficio (anche tramite Guardia di Finanza).

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

    Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le autodichiarazioni sui dati anagrafici e reddituali possono integrare l'istanza; la ricorrente ha richiamato l'art. 46 per dimostrare la composizione del nucleo familiare e l'uso dell'autocertificazione reddituale.

  • codice di procedura penale

    art. 582; art. 583; art. 591, comma 1, lett. c); art. 616

    Secondo la Corte le disposizioni del rito penale (artt. 582 e 583) determinano la sede e le modalità di deposito del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di gratuito patrocinio; l'inosservanza delle modalità e dei tempi di presentazione comporta l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c). L'art. 616 autorizza l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria e alla valutazione della colpa nel determinare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano, per le impugnazioni, le regole processuali del rito penale: il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p.; il mancato rispetto di queste modalità comporta l'inammissibilità, anche se l'atto è stato notificato e depositato entro i termini previsti dalla normativa sul gratuito patrocinio.
  • La valutazione sul possesso dei requisiti per il gratuito patrocinio (es. validità dell'attestazione ISEE, autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 445/2000) resta questione di merito, ma l'errata impugnazione per vizi procedurali può impedire ogni esame di merito.
  • Quando il richiedente dichiara reddito pari a zero, è necessario presentare le dichiarazioni richieste dalla normativa (ISEE ove disponibile, autodichiarazioni ex art. 46 d.P.R. 445/2000); la normativa non richiede sempre una prova documentale aggiuntiva dell'assenza di reddito, ma il magistrato ha il potere di disporre verifiche (ex art. 96 d.P.R. n.115/2002), anche tramite Guardia di Finanza, qualora ritenga necessario accertare la veridicità delle dichiarazioni.
  • Per evitare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie, rispettare le modalità e i termini di deposito dell'impugnazione prescritti dal rito penale e, se si è in dubbio, depositare l'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
  • La decisione sottolinea che l'errore procedurale nel modo di proporre l'impugnazione (applicare regole del codice di procedura civile anziché quelle del rito penale) può essere considerato colpa ai fini della condanna alla Cassa delle Ammende.

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