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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02238/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato un cliente al pagamento di compensi professionali all’avvocato per attività difensiva svolta in giudizi civili. L’Ufficio aveva richiesto, oltre all’imposta proporzionale sugli interessi moratori e all’imposta fissa sul provvedimento giudiziario, un’ulteriore imposta fissa di 200 euro sostenendo che nella sentenza fosse enunciato il contratto di patrocinio legale sottostante. Il contribuente aveva contestato proprio questa ulteriore tassazione. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione degli artt. 1, 3, 5, 22 e 40 d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa allegata, sostenendo che ogni sentenza che riconosce compensi professionali implica necessariamente il contratto di prestazione d’opera professionale, con indicazione delle parti, dell’importo e della natura del rapporto, quindi sarebbe tassabile per enunciazione. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale su spese, ultrapetizione e applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, ma tale ricorso era tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dell’atto e della sentenza per verificare se vi fosse stata o meno un’effettiva enunciazione del contratto professionale. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale del contribuente perché tardivamente proposto oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, con liquidazione al minimo; non è stato esaminato il merito del ricorso incidentale per la sua inefficacia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La tassazione per enunciazione di un atto non registrato presuppone che l’atto soggetto a registrazione richiami espressamente il negozio enunciato e ne contenga gli elementi costitutivi essenziali, tali da consentirne l’identificazione autonoma senza accertamenti extratestuali.
  • Non è sufficiente, ai fini della tassazione per enunciazione, che dall’atto si possa soltanto dedurre l’esistenza di un rapporto giuridico sottostante o che tale rapporto costituisca un implicito presupposto logico della domanda o della decisione giudiziale.
  • L’accertamento circa la presenza o meno di una effettiva enunciazione è questione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’erronea interpretazione delle norme o dei criteri legali di interpretazione, non attraverso una nuova lettura del contenuto dell’atto.
  • Un motivo di ricorso formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o del contenuto documentale già valutato dal giudice di merito.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre i termini di impugnazione ordinari è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile; la sua eventuale fondatezza non rileva, poiché la Corte non entra nel suo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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