Cassazione Civile, Ordinanza n. 02238/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato un cliente al pagamento di compensi professionali all’avvocato per attività difensiva svolta in giudizi civili. L’Ufficio aveva richiesto, oltre all’imposta proporzionale sugli interessi moratori e all’imposta fissa sul provvedimento giudiziario, un’ulteriore imposta fissa di 200 euro sostenendo che nella sentenza fosse enunciato il contratto di patrocinio legale sottostante. Il contribuente aveva contestato proprio questa ulteriore tassazione. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione degli artt. 1, 3, 5, 22 e 40 d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa allegata, sostenendo che ogni sentenza che riconosce compensi professionali implica necessariamente il contratto di prestazione d’opera professionale, con indicazione delle parti, dell’importo e della natura del rapporto, quindi sarebbe tassabile per enunciazione. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale su spese, ultrapetizione e applicazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, ma tale ricorso era tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dell’atto e della sentenza per verificare se vi fosse stata o meno un’effettiva enunciazione del contratto professionale. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale del contribuente perché tardivamente proposto oltre il termine semestrale dal deposito della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, con liquidazione al minimo; non è stato esaminato il merito del ricorso incidentale per la sua inefficacia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione della fattispecie concreta o dell’interpretazione dell’atto compiuta dal giudice di merito.
artt. 1, 3, 5, 22 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La tassazione per enunciazione può operare solo se l’atto sottoposto a registrazione contenga un espresso richiamo al negozio enunciato, con elementi sufficienti a identificarlo autonomamente.
art. 1, lett. b, e art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, parte II
Richiamati dall’Agenzia quale base della pretesa tributaria sulla registrazione dell’atto enunciato.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Richiamato dal controricorrente in tema di regolazione delle spese di lite.
Richiamato dal controricorrente in tema di compensazione delle spese.
Invocato per denunciare ultrapetizione rispetto all’oggetto dell’appello.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dal contribuente per contestare l’ampiezza dell’oggetto del giudizio tributario in appello.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di spese nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte richiama la disposizione in tema di contributo unificato aggiuntivo, escludendone l’applicazione nei confronti della ricorrente pubblica amministrazione e, nel caso del ricorso incidentale, perché la sanzione opera solo per infondatezza nel merito o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La tassazione per enunciazione di un atto non registrato presuppone che l’atto soggetto a registrazione richiami espressamente il negozio enunciato e ne contenga gli elementi costitutivi essenziali, tali da consentirne l’identificazione autonoma senza accertamenti extratestuali.
- Non è sufficiente, ai fini della tassazione per enunciazione, che dall’atto si possa soltanto dedurre l’esistenza di un rapporto giuridico sottostante o che tale rapporto costituisca un implicito presupposto logico della domanda o della decisione giudiziale.
- L’accertamento circa la presenza o meno di una effettiva enunciazione è questione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’erronea interpretazione delle norme o dei criteri legali di interpretazione, non attraverso una nuova lettura del contenuto dell’atto.
- Un motivo di ricorso formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o del contenuto documentale già valutato dal giudice di merito.
- Il ricorso incidentale proposto oltre i termini di impugnazione ordinari è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile; la sua eventuale fondatezza non rileva, poiché la Corte non entra nel suo esame.
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